Articolo 885 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Innalzamento del muro comune
Dispositivo
Ogni comproprietario può (1) alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione (2) della parte sopraedificata [903]. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'articolo [874].
Se il muro non è atto a sostenere la sopredificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese (3). Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Note
(1) Nell'innalzare il muro bisogna, in ogni caso, rispettare il divieto di atti emulativi (art. 833 del c.c.) e tener conto, comunque, dell'esistenza di un'eventualeservitus altius non tollendio, qualora fosse stata stipulata, della convenzione tra i titolari conclusa al fine di impedire il rialzo.
(2) Si tratta di un'obbligazionepropter rem.
(3) La sopraelevazione può essere eseguita senza alterare il muro già esistente oppure mediante un rinforzo o, comunque, accrescendone lo spessore.
Massime giurisprudenziali (14)
1Cass. civ. n. 19606/2025
In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può essere considerato "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, mentre lo è il muro di contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo. Qualora sia erroneamente qualificato come terrapieno artificiale un'opera che presenta le caratteristiche di un muro comune, deve trovarsi applicazione l'art. 885 c.c., che consente l'innalzamento del muro comune.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19606 del 16 luglio 2025)
2Cass. civ. n. 11482/2024
In ipotesi di fondi a dislivello in abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che eserciti la facoltà di abbassarne il livello con opere di sbancamento, deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l'abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11482 del 29 aprile 2024)
3Cass. civ. n. 19040/2022
Il condomino che sopraeleva per primo il muro comune può non estendere la nuova costruzione all'intero spessore, purché esegua la stessa verso l'area di sua esclusiva proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana. Ne segue la necessità, per il giudice di merito investito della questione circa la legittimità dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 885, primo comma, c.c., di verificare se la sopraelevazione sia realizzata dal comproprietario per l'intero spessore del muro sul quale è costruita o solo su una porzione di esso, trattandosi di fatto decisivo perché, in tale ultimo caso, per riconoscersi la legittimità della sopraelevazione è necessario che la costruzione sia effettuata verso l'area di esclusiva proprietà del condomino che ha sopraelevato e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19040 del 13 giugno 2022)
4Cass. civ. n. 8000/2018
L'art. 885 c.c., che riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di alzare il muro comune, introduce una deroga sia al normale regime della comunione che a quello dell'accessione, perché consente – anche senza il consenso dell'altro comproprietario del muro – la formazione di una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, appartenente al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi, nella prosecuzione in altezza, dello stesso principio di prevenzione adottato sulla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario di chiedere la comunione del muro sopraelevato.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8000 del 30 marzo 2018)
5Cass. civ. n. 19142/2013
La disposizione dell'art. 885 c.c., che consente al comproprietario di alzare il muro comune, non interferisce con la disciplina in materia di distanze legali, né deroga alla stessa, questa perseguendo la funzione di evitare intercapedini dannose tra fabbricati (normativa codicistica) e anche di tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità degli edifici in relazione all'ambiente (disciplina regolamentare, richiamata dall'art. 873 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19142 del 9 agosto 2013)
6Cass. civ. n. 10482/1998
La sopraelevazione di una costruzione unita ad un'altra, pur avendo in comune il muro divisorio, non è disciplinata dall'art. 885 c.c., ma soggiace ai limiti del regolamento locale, anche se, nel caso di distanza inderogabile dal confine, ne deriva una costruzione secondo una linea spezzata, non consentita dalle norme sulle distanze stabilite dal c.c. che impongono di allineare la costruzione al piano sottostante; né può invocarsi il principio della prevenzione, anche a volerlo ritenere applicabile su terreno già edificato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10482 del 22 ottobre 1998)
7Cass. civ. n. 237/1997
Il muro comune divisorio può essere sopraelevato — anche abbattendo una preesistente rete metallica — senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 c.c., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 237 del 11 gennaio 1997)
8Cass. civ. n. 6407/1994
Il comproprietario può innalzare il muro comune senza il consenso del condomino e senza alcun vincolo di destinazione, salvo i limiti costituiti dal divieto di atti emulativi e dalle esigenze di contemperamento dei reciproci interessi e di rispetto dei diritti altrui, quali quello di veduta che non può essere impedito dall'innalzamento del muro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6407 del 7 luglio 1994)
9Cass. civ. n. 11125/1990
La facoltà di innalzamento del muro comune, prevista dall'art. 885 c.c., non può essere esercitata in violazione delle distanze legali stabilite specificamente per le vedute dall'art. 907 dello stesso codice. Pertanto l'innalzamento del muro comune che delimiti un terrazzo o un lastrico solare con opere, quali un parapetto, destinate permanentemente ed inequivocabilmente all'esercizio della servitù di veduta, non può essere consentito, risolvendosi in un impedimento all'esercizio del corrispondente diritto da parte del proprietario del fondo dominante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11125 del 17 novembre 1990)
10Cass. civ. n. 3330/1987
L'esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell'art. 885 c.c. non richiede chela sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea mediana sempre che le modalità della costruzione consentano al vicino di fare analogo uso del muro stesso e in particolare non gli sottraggano il diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l'intera estensione. Pertanto la detta facoltà di elevazione parziale del muro comune non può essere riconosciuta quando il comproprietario abbia costruito un debole manufatto in vetro e ferro appoggiato solo in parte al muro di confine, non suscettibile né di diventare oggetto di proprietà comune col vicino, né di sostenere un'eventuale sopraedificazione di quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3330 del 6 aprile 1987)
11Cass. civ. n. 908/1986
Ai sensi dell'art. 885 c.c. il comproprietario del muro comune può innalzarlo, ma se questo non è atto a sostenere la sopraedificazione, deve prima procedere a sue spese al rafforzamento o alla ricostruzione del muro stesso per renderlo idoneo a sopportare il maggior peso, con la conseguenza che quando il costruttore non vi provveda, il comproprietario può giudizialmente chiedere la condanna del suo autore all'abbattimento della sopraelevazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 908 del 15 febbraio 1986)
12Cass. civ. n. 854/1986
Poiché la facoltà d'innalzamento del muro comune, prevista dall'art. 885 c.c., non può essere esercitata in violazione dell'osservanza della distanza legale stabilita specificamente per le vedute dell'art. 907 dello stesso codice, è consentito l'innalzamento del muro comune che delimiti un lastrico solare, ove questo, in considerazione delle non agevoli modalità di accesso ad esso, sia da ritenere non destinato all'esercizio di una servitù di veduta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 854 del 12 febbraio 1986)
13Cass. civ. n. 3398/1981
Nel caso in cui si sia acquistata (nella specie, per usucapione) la comproprietà di un muro posto sul confine, la successiva sopraelevazione (muro su muro) non integra la fattispecie dell'accessione, di cui all'art. 934 c.c., a favore dell'originario unico proprietario del muro stesso, bensì quella prevista dall'art. 885, primo comma, c.c. che consente al comproprietario di innalzare il muro comune e stabilisce che la parte sopraedificata resta di sua esclusiva proprietà (fino a che il vicino non si avvalga del diritto di renderla comune), con la conseguenza che il comproprietario che ha provveduto alla sopraelevazione è facoltizzato ad aprire delle luci nella maggiore altezza del muro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3398 del 23 maggio 1981)
14Cass. civ. n. 1201/1974
Il condomino che sopraeleva per primo il muro comune può non estendere la nuova costruzione all'intero spessore, purché esegua la stessa verso l'area di sua esclusiva proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana. L'utilizzazione dell'area comune, costituita dal piano della costruzione originaria, da parte del comproprietario del muro divisorio, che abbia sopraelevato per primo in forza del principio della prevenzione, sia con spessore uguale a quello del muro sottostante, sia con spessore inferiore, non vale a privare il condomino della facoltà di utilizzare parimenti il muro comune per le proprie esigenze edificatorie e della facoltà di chiedere la comunione del muro sopraelevato a norma dell'art. 885 c.c.; facoltà che sono imprescrittibili.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1201 del 26 aprile 1974)