Articolo 892 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Distanze per gli alberi
Dispositivo
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine (1):
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio (2), proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Note
(1) Si tratta di una norma derogabile; di conseguenza, è usucapibile come servitù il diritto a mantenere l'albero a distanza inferiore.
(2) La nozione di muro divisorio si ritiene essere quella dell'art. 881, con esclusione quindi dei muri divisori fra aree scoperte ed edifici. Non è considerata muro nemmeno la recinzione metallica.
Massime giurisprudenziali (21)
1Cass. civ. n. 12808/2025
Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nell'art. 892, commi 1-3, c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non superino l'altezza del muro poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta. Il muro deve intendersi soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di ricevere aria, luce e veduta così che le piante altrui non possono essergli di pregiudizio. Ove tra i fondi vi sia un manufatto costituito da una base in muratura e, sopra la base, una rete metallica, la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 892 c.c. non è applicabile.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12808 del 13 maggio 2025)
2Cass. civ. n. 35377/2022
In tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell'art. 892 c.c., è legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con domanda di sradicamento degli alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 35377 del 1 dicembre 2022)
3Cass. civ. n. 20051/2018
Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi "in verticale" l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi "in orizzontale", invadenti l'altrui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 20051 del 30 luglio 2018)
4Cass. civ. n. 18439/2018
Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.–La nozione di muro divisorio rilevante, ai sensi dell'art. 892, comma 4, c.c., al fine dell'esenzione dalle prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, coincide con quella di cui all'art. 881 c.c., costituendo muro, a tali effetti, solo quel manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui. Ne consegue che, in caso di fondi a dislivello, il muro di contenimento che emerga dal piano di campagna del fondo superiore e nasconda le piante alla vista del vicino può svolgere pure la funzione di muro divisorio ex art. 892, comma 4, c.c.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 18439 del 12 luglio 2018)
5Cass. civ. n. 6765/2018
Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6765 del 19 marzo 2018)
6Cass. civ. n. 26130/2015
In tema di distanze per gli alberi, il concetto di "fusto" richiamato dal n. 1 dell'art. 892 c.c. comprende il tronco vero e proprio (da terra alla prima imbracatura) e le branche principali che se ne diramano, fin dove esse si diffondono in rami, dando chioma alla pianta; viceversa, per fusto che "si diffonde in rami", ai sensi del n. 2, s'intende l'intenso propagarsi degli elementi secondari dell'albero, cioè dei rami in senso stretto, i quali non fanno parte integrante del fusto. (Principio affermato in fattispecie relativa a piante di olivo dotate di branche primarie).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26130 del 30 dicembre 2015)
7Cass. civ. n. 3232/2015
Gli alberi di alto fusto che, ai sensi dell'art. 892, primo comma, n. 1, cod. civ., devono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero con riguardo allo sviluppo comunque da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3232 del 18 febbraio 2015)
8Cass. civ. n. 1682/2015
Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell'art. 892 secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano - come i cipressi - a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1682 del 29 gennaio 2015)
9Cass. civ. n. 10041/2010
In tema di limitazioni legali della proprietà, ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giacché su di esso, e sull'area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l'intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10041 del 27 aprile 2010)
10Cass. civ. n. 21010/2008
Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 cod. civ., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21010 del 1 agosto 2008)
11Cass. civ. n. 9280/2008
In tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell'art. 892 c.c., è legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con domanda di sradicamento degli alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9280 del 9 aprile 2008)
12Cass. civ. n. 19936/2007
Qualora due fondi siano separati da un fosso, non è possibile parlare di fondi tra loro confinanti, dal che deriva l'inapplicabilità dell'art. 892 c.c. in riferimento agli alberi che uno dei due proprietari abbia piantato, all'interno del proprio fondo, in relazione al confine con il fosso. Inoltre, poiché il fosso si presume, fino a prova contraria, di proprietà comune (art. 897 c.c.), il diritto di ciascuno dei comproprietari si estende — sia pure nei limiti della relativa quota — fino all'una ed all'altra riva, con la conseguenza che il rispetto delle distanze legali, in riferimento alle piantagioni esistenti nel fosso, va valutato partendo dall'argine di proprietà del vicino. Tale disciplina non consente, comunque, l'impianto indiscriminato di alberi nel fosso, trattandosi di attività sottoposta al regime dell'art. 1102 c.c. in materia di uso della cosa comune.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19936 del 25 settembre 2007)
13Cass. civ. n. 20155/2006
In tema di distanza delle piante dal confine, i canneti vanno assimilati agli arbusti e non alle piante di alto o medio fusto; la loro altezza, pertanto, è del tutto irrilevante, ai sensi dell'art.892, primo comma n.3, c.c., rispetto alla distanza da osservare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20155 del 18 settembre 2006)
14Cass. civ. n. 3289/2003
Le regole dettate dall'art. 892 c.c. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono tuttavia implicitamente dirette anche a determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all'altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio. Pertanto, anche qualora non esista un vero confine tra due fondi, ma (come nella specie) dell'unico fondo appartenente al medesimo soggetto una parte sia gravata da un diritto di superficie arborea (anteriore al codice civile vigente, e relativo a diciotto piante di ulivo) ed un'altra sia libera da vincoli, le dette norme trovano applicazione in via analogica come parametro per determinare la distanza minima alla quale il fabbricato nuovo deve essere costruito rispetto agli alberi preesistenti in proprietà separata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3289 del 6 marzo 2003)
15Cass. civ. n. 2865/2003
Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892, comma primo, n. 1, c.c., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai tre metri, purché gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore. Infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2865 del 26 febbraio 2003)
16Cass. civ. n. 15016/2000
L'albero il cui tronco — e cioè il fusto che va da terra alla prima imbracatura — e le cui branche principali — ossia escluse quelle diffondentesi in rami, portatori di frutti e/o foglie, che costituiscono la chioma dell'albero — non superano i tre metri non è di alto fusto, e pertanto per la distanza dal confine si applica l'art. 892, primo comma, n. 2 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15016 del 21 novembre 2000)
17Cass. civ. n. 12956/2000
Soltanto se il confine tra due fondi è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perché in tal caso il vicino non la vede e non subisce la diminuzione di aria, luce soleggiamento e panoramicità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12956 del 29 settembre 2000)
18Cass. civ. n. 1412/1999
Gli alberi di alto o medio fusto, possono costituire siepe, come si desume dall'art. 892 c.c., secondo comma, pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice del merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1412 del 19 febbraio 1999)
19Cass. civ. n. 7896/1990
Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, ecc., con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che così individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a mezzo metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto — purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo così possibile l'avvicinamento dei rami dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni — le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7896 del 6 agosto 1990)
20Cass. civ. n. 6348/1981
Ai fini della determinazione della distanza ex art. 892 c.c., ove sorga controversia sulla rilevanza da attribuire all'altezza di una pianta quale constatata in giudizio, occorre accertare se essa sia stata determinata da un sistema di coltivazione e di potatura razionalmente praticato sin dal momento della messa a dimora e con il preciso intento di imprimere alla pianta forma e dimensioni anche parzialmente diverse da quelle che avrebbe assunto in base alle sue caratteristiche naturali, ovvero se detta altezza sia stata determinata da una pratica colturale irrazionale o casuale e tale da incidere solo temporaneamente sulle dimensioni in genere e sull'altezza in particolare. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto applicabile la distanza di mezzo metro dal confine, ai sensi dell'art. 892, n. 3 c.c., ad olivi della specie «cipressina», trattandosi di piante da frutta, la cui altezza, in relazione alla natura delle medesime, alle modalità di impianto ed al sistema di potatura concretamente adottato, non può superare i due metri e mezzo. Il Supremo Collegio ha confermato la decisione, enunciando il surriportato principio).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6348 del 28 novembre 1981)
21Cass. civ. n. 1568/1978
Gli alberi di alto fusto, che, a norma dell'art. 892 n. 1 c.c., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come «di alto fusto», ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1568 del 5 aprile 1978)