Articolo 893 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Dispositivo

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 17400/2004

In tema di distanze per gli alberi piantati in boschi sul confine con terreni non boschivi, lungo le strade o le sponde dei canali — che siano di proprietà privata — il rinvio all'art. 892 c.c. formulato dall'ultimo comma dell'art. 893 c.c., con riferimento alla maggiore distanza prevista dai regolamenti comunali, deve intendersi esteso alle disposizioni regolamentari di carattere generale in materia di distanze richiamate dal primo comma dell'art. 892 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17400 del 30 agosto 2004)

2Cass. civ. n. 2505/1977

La norma dell'art. 893 c.c. — per cui, tra l'altro, in materia di distanze per gli alberi che nascono o si piantano lungo le sponde dei canali si osservano i regolamenti o, in mancanza, gli usi locali e, soltanto se gli uni e gli altri nulla dispongono, le regole stabilite nell'art. 892 dello stesso codice — fa indifferentemente riferimento sia ai canali artificiali che a quelli naturali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2505 del 16 giugno 1977)