Articolo 929 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Dispositivo

Note

(1) Il fatto costitutivo dell'acquisto è dato dal ritrovamento e dal decorso del termine previsto dalla norma senza che alcuno abbia reclamato la proprietà.

(2) Le spese necessarie possono essere dovute alla custodia o al mantenimento della cosa.