Articolo 930 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Premio dovuto al ritrovatore

Dispositivo

Note

(1) Il premio che spetta al ritrovatore è un corrispettivo per il suo comportamento probo e per l'utilità insita in esso.Egli ha diritto a riscuoterlo dal momento in cui ha ritrovato la cosa.Se il titolare della cosa smarrita si sia impegnato a corrispondere un premio maggiore, egli risponde secondo le regole della promessa al pubblico.

(2) A causa dell'inflazione il limite stabilito in questo caso è divenuto del tutto anacronistico.

(3) Ne sono esempio i documenti, o, comunque, ogni cosa che per il proprietario ha un valore affettivo maggiore di quello commerciale.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 10687/2000

2Cass. civ. n. 6504/1996