Articolo 941 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Alluvione
Dispositivo
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente (1) nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
Note
(1) L'incremento deve avvenire con lentezza,progressività e durevolezza e deve essere determinato esclusivamente dal normale fluire del fiume.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 4013/2016
Per l'acquisto a titolo originario dei proprietari latistanti alle rive di un corso d'acqua, sia ai sensi dell'art. 941 c.c. (alluvione "propria", consistente nell'incremento dei fondi posti lungo le rive dei fiumi con particelle di terra staccate da altri fondi lentamente e impercettibilmente dalla forza naturale dell'acqua), sia ai sensi dell'art. 942 c.c. (alluvione "impropria", consistente nell'abbandono lento da parte del fiume di una parte del terreno facente parte dell'alveo, con ritiro da una riva e incremento dell'altra), nella formulazione anteriore alla l. n. 37 del 1994, l'incremento di superficie della proprietà rivierasca è escluso se costituisce effetto, ancorché lento, di attività antropica, in quanto, pur se a causa del tempo trascorso sia cessata la funzione pubblica di protezione delle aree golenali e di supporto e contenimento del fiume (ma non il rischio di aumento della velocità dell'acqua e d'impoverimento delle falde acquifere), è rimesso al titolare del demanio idrico il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno già appartenente all'alveo per acquisirlo al patrimonio disponibile.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4013 del 1 marzo 2016)
2Cass. civ. n. 1658/1996
Il proprietario del fondo ceduto in locazione ad un terzo estende il suo possesso anche alla superficie che via via si aggiunge al (suo) fondo per effetto di alluvione, con la conseguenza che il conduttore, il quale estende alla superficie che progressivamente si aggiunge per effetto della alluvione solo il possesso materiale di cui gode per effetto del rapporto di locazione, non può iniziare a possedere,animo domini, tale superficie senza un atto che manifesti inequivocamente al possessore il mutamento dell'animus(interversione del possesso) neppure se, nonostante l'incremento, sia rimasto invariato il canone locativo, dato che tale situazione di fatto non può in alcun modo tradursi in un atto di opposizione del detentore contro il possessore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1658 del 4 marzo 1996)