Articolo 942 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Terreni abbandonati dalle acque correnti

Dispositivo

Note

(1) Il ritirarsi del suolo non può che avvenire con lentezza,progressività e durevolezza: viceversa si dovrebbe applicare l'art. 946.

(2) Prima dell'entrata in vigore della L. 37/1994 l'acquisto del terreno impercettibilmente sottratto a una riva avveniva a favore del proprietario della riva incrementata.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 3854/2020

2Cass. civ. n. 14645/2017

3Cass. civ. n. 4753/2002

4Cass. civ. n. 9376/1994

5Cass. civ. n. 232/1987