Articolo 1001 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

Dispositivo

Note

(1) La regola è in sintonia col diritto di usufrutto (art. 978 del c.c.), nonché con il contenuto del quasi usufrutto (art. 995 del c.c.).

(2) Se la gestione di un fondo rustico è affidata a terzi, l'usufruttuario è diligente se vigila con costanza sulle sue opere, provvedendo, in particolare, a mantenere immutata la naturale destinazione del fondo, nonché la sua capacità reddituale e il suo godimento.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 699/1976