Articolo 1002 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inventario e garanzia

Dispositivo

Note

(1) L'inventario può essere redatto in forma pubblica o privata, ma nel primo caso, le dichiarazioni del pubblico ufficiale costituiscono piena prova fino a querela del falso, nel secondo, invece, assume rilevanza l'istituto della confessione stragiudiziale (art. 2735 del c.c.), dal momento che le dichiarazioni in essa comprese valgono tra le parti, sempre che non siano viziate da errore di fatto (art. 1428 del c.c.) o violenza (art. 1435 del c.c.), ipotesi che renderebbero le stesse passibili di impugnazione.

(2) Se non vi è requisizione del possesso per l'omessa redazione dell'inventario o per il mancato rilascio della garanzia, l'usufruttuario ha ugualmente diritto di richiedere al proprietario i frutti della cosa insieme al contestuale versamento del costo dallo stesso sostenuto per raccoglierli.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1571/1995