Articolo 1024 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di cessione

Dispositivo

Note

(1) La disposizione vieta, con l'esclusione della cessione e della locazione, tutti i trasferimenti, volontari o imposti, del diritto, quali l'ipoteca (art. 2808), il sequestro (v. art. 2905), il pignoramento (v. artt.2906 e2912) dei frutti pendenti - con riferimento al diritto d'uso - a meno che questi non siano ricompresi nel patrimonio dell'usuario al momento della raccolta.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 19940/2022

2Cass. civ. n. 17320/2020

3Cass. civ. n. 17320/2015

4Cass. civ. n. 8507/2015

5Cass. civ. n. 17643/2013

6Cass. civ. n. 3565/1989