Articolo 978 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Costituzione

Dispositivo

L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell'uomo [587], [785], [1350] n. 2, [2643] n. 2, [2648]. Può anche acquistarsi per usucapione (1).

Note

(1) Anche se la disposizione in esame non dice nulla sull'argomento, l'usufrutto può venire in essere per sentenza, in ipotesi, ad esempio, di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di costituire un usufrutto ai sensi dell'art. 2932 del c.c..

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1967/2007

Seppure l'art. 978 c.c. faccia genericamente riferimento alla volontà dell'uomo, la tipologia negoziale idonea a costituire il diritto di usufrutto deve essere individuata - non diversamente da quanto è stabilito in materia di servitù dall'art. 1058 c.c. - nel testamento e nel contratto, mentre, per quanto riguarda i negozi unilaterali, nei limiti in cui sono ritenuti vincolanti per l'ordinamento, la possibilità di costituire l'usufrutto deve ritenersi limitata alle sole figure della promessa al pubblico prevista dall'art. 1989 c.c. e della donazione obnuziale di cui all'art. 785 c.c. (Nella specie, è stata escluso che potesse integrare un atto valido per la costituzione del diritto di usufrutto la scrittura privata sottoscritta soltanto dalla parte che aveva invocato l'avvenuta concessione del diritto).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1967 del 30 gennaio 2007)