Articolo 979 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Durata

Dispositivo

La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario (1).

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni (2).

Note

(1) L'usufrutto presenta, a differenza degli altri diritti reali di godimento, la peculiarità della durata limitata nel tempo.E', peraltro, contemplata l'ipotesi dell'usufrutto congiuntivo, tramite l'attribuzione a più soggetti del diritto in oggetto, e con la possibilità di attribuire la quota spettante ad uno degli usufruttuari a quelli superstiti, senza, dunque, ricadere in un'ipotesi di nuda proprietà (art. 678 del c.c.).E' ammissibile, inoltre, il c.d. usufrutto successivo, purché costituito tra vivi e a titolo oneroso (artt.698 e796), il quale implica che il diritto in esame spetti all'inizio ad un primo soggetto, per, poi, trasferirsi, dopo la morte di quest'ultimo ad una seconda persona,se superstite, poi ancora ad una successiva, etc.

(2) I giudici hanno specificato che il divieto non riguarda gli enti pubblici e l'ipotesi in cui lo stabile faccia parte del suo patrimonio indisponibile, sia, cioè, soggetto alla disciplina della pubblica utilità, dalla quale può smarcarsi soltanto nei casi previsti dalla legge. Ne è esempio l'ipotesi in cui l'immobile sia deputato a finalità di pubblico ufficio.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 193/2020

In tema di condominio il diritto reale d'uso istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non può superare il trentennio. Né può ipotizzarsi la costituzione di un uso reale atipico, esclusivo e perpetuo, che priverebbe del tutto di utilità la proprietà e darebbe vita a un diritto reale incompatibile con l'ordinamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 193 del 9 gennaio 2020)

2Cass. civ. n. 8911/2016

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso "pro quota" ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto "inter vivos", può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione "mortis causa" ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8911 del 4 maggio 2016)

3Cass. civ. n. 10453/2011

L'istituto dell'usufrutto perpetuo di cui al codice civile del 1865 non è più previsto dal codice civile vigente, il cui art. 979, secondo comma, stabilisce che l'usufrutto non può avere una durata maggiore di trent'anni se costituito a favore di una persona giuridica; pertanto - poiché l'art. 252 disp. att. c.c. dispone che, quando per l'esercizio di un diritto o per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applichi anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con decorrenze diverse a seconda del diritto in questione - il diritto di usufrutto perpetuo, convertito in usufrutto trentennale, comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941 e si estingue, perciò, in data 28 ottobre 1971.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10453 del 12 maggio 2011)

4Cass. civ. n. 4376/2002

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, il quale, peraltro, può cedere il suo diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata. La temporaneità del diritto, pertanto, esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successionemortis causa;tuttavia, una volta che l'usufrutto sia stato ceduto per attointer vivos,esso, fino alla morte dell'originario e primo usufruttuario, si rende suscettibile di successionemortis causaove l'originario cessionario deceda prima del cedente, e, se il concessionario in questione non ne abbia disposto per atto di ultima volontà esso si trasmette per legge agli eredi dello stesso (ed è suscettibile di successive trasmissionimortis causa),non essendosi estinto e continuando a far parte del patrimonio relitto fino alla sua estinzione per morte del primo usufruttuario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4376 del 27 marzo 2002)