Articolo 990 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

Dispositivo

Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico [1004] (1).

Note

(1) E' dibattuto se la disposizione riguardi anche gli alberi di cui all'art. 989.A parere di alcuni autori, il codice non opera alcun tipo di distinzione fra questi e gli alberi non da taglio.Secondo altri, invece, a protezione dell'usufruttuario, il proprietario ha diritto esclusivamente agli alberi non deputati alla produzione del legno.Se gli alberi sono fruttiferi, si applica l'art. 991.