Articolo 990 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

Dispositivo

Note

(1) E' dibattuto se la disposizione riguardi anche gli alberi di cui all'art. 989.A parere di alcuni autori, il codice non opera alcun tipo di distinzione fra questi e gli alberi non da taglio.Secondo altri, invece, a protezione dell'usufruttuario, il proprietario ha diritto esclusivamente agli alberi non deputati alla produzione del legno.Se gli alberi sono fruttiferi, si applica l'art. 991.