Articolo 991 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alberi fruttiferi

Dispositivo

Gli alberi fruttiferi che periscono (1) e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri (2).

Note

(1) La norma non si applica se l'albero sia perito per malattia o vetustà, perché in tal caso la perdita si risolverebbe in una diminuzione del capitale che l'usufruttuario non è tenuto a ricostruire.

(2) L'obbligo di sostituzione funge da corrispettivo dell'appropriazione degli alberi.La disposizione non è applicabile nel caso in cui, il caso fortuito abbia determinato il venir meno del complesso della piantagione (vigneto, frutteto, etc.) o di una sua porzione rilevante.Ricorrendo tale circostanza, peserebbe troppo sull'usufruttuario l'obbligo di sostituzione, dovendosi applicare, dunque, gli artt.1014, n. 3 e1016, con la naturale conseguenza dell'estinzione.