Articolo 1044 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Bonifica

Dispositivo

Note

(1) La disposizione in oggetto riguarda i casi di bonifica privata, e, pertanto, volontaria, e quelli di bonifica voluti dall'autorità per un fine pubblico.

(2) Sono utilizzatori delle acque provenienti dal fondo paludoso:- i titolari di una servitù di prendere o attingere acqua da quest'ultimo;- gli affittuari dell'acqua;- i proprietari dei terreni inferiori ai quali l'acqua perviene dopo essersi impaludata nel fondo malsano;- i titolari di una servitù di somministrazione coattiva d'acqua exart. 1050 del c.c.