Articolo 1045 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Utilizzazione di fogne o di fossi altrui

Dispositivo

Note

(1) Per risanamento dei fondi il legislatore intende riferirsi non solo alla bonifica ma anche alle integrali migliorie dei fondi non fertili.

(2) I costi vengono divisi a seconda del vantaggio che ogni titolare ricava dalla bonifica.