Articolo 1101 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Quote dei partecipanti

Dispositivo

Note

(1) E' una presunzione "iuris tantum", cioè che ammette prova contraria (art. 2727 del c.c.).Essa non opera quando è la norma di legge che dà origine alla comunione a prevedere l'estensione delle quote (es. artt.932,939, etc.) e quando le quote sono determinate dal titolo (testamento o contratto).

(2) Il presente comma bilancia i vantaggi ed i pesi di ciascunaquota dominica.I primi riguardano le modifiche e le innovazioni che determinano una maggiorazione del valore della cosa comune.Il concetto di peso concerne, invece, ogni obbligo di carattere patrimoniale, che grava sul comproprietario del bene.Si tratta di una norma derogabile dalle parti, che possono stabilire una diversa quota dei vantaggi e dei pesi.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 6513/2025

2Cass. civ. n. 28516/2023

3Cass. civ. n. 20062/2021

4Cass. civ. n. 2701/2019

5Cass. civ. n. 1629/2018

6Cass. civ. n. 13885/2014

7Cass. civ. n. 12775/2008

8Cass. civ. n. 17257/2006

9Cass. civ. n. 17094/2006

10Cass. civ. n. 4965/2004

11Cass. civ. n. 1125/1994

12Cass. civ. n. 2815/1990