Articolo 1108 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione

Dispositivo

Note

(1) L'innovazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è solo l'opera che importi una alterazione nella entità sostanziale o un mutamento nella destinazione della cosa comune. Per le semplici modificazioni che non alterano la sostanza né la destinazione della cosa comune si rientra nell'ambito dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1105 del c.c.ovvero in quello del primo comma dell'art. 1102.Le innovazioni devono comportare un oggettivo miglioramento della cosa comune, e ciò anche qualora la spesa sostenuta sia da considerarsi necessaria.

(2) Il limite dell'eccessiva gravosità della spesa rappresenta un limite la cui misura è "mobile". La determinazione di essa è lasciata al giudice di merito.

(3) L'elencazione contenuta nel terzo comma non è tassativa. Negli atti di alienazione si ritengono compresi anche la rinuncia e la transazione.La mancanza del consenso di tutti i comproprietari comporta la mancata produzione dell'effetto dell'alienazione o della costituzione di diritti reali nei confronti degli altri partecipanti alla comunione, ma non esclude che il contratto concluso da un solo comproprietario valga come vendita della propria quota o come vendita di cosa parzialmente altruiexart. 1480 del c.c..

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 18044/2022

2Cass. civ. n. 15302/2022

3Cass. civ. n. 13677/2022

4Cass. civ. n. 514/2022

5Cass. civ. n. 3043/2021

6Cass. civ. n. 6090/2020

7Cass. civ. n. 24489/2017

8Cass. civ. n. 5729/2015

9Cass. civ. n. 15024/2013

10Cass. civ. n. 17216/2012

11Cass. civ. n. 4258/2006

12Cass. civ. n. 1662/2005

13Cass. civ. n. 11771/1993

14Cass. civ. n. 3865/1993

15Cass. civ. n. 5386/1984