Articolo 1109 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impugnazione delle deliberazioni

Dispositivo

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:

L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziariapuò ordinare la sospensione del provvedimento deliberato (4).

Note

(1) L'autorità giudiziaria non può indagare circa la convenienza o l'opportunità della delibera - aspetti che competono esclusivamente all'assemblea dei condomini - a meno che la decisione sia viziata da eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune.

(2) La deliberazione su materia non contenuta nell'ordine del giorno rende la deliberazione impugnabile da ciascun dissenziente; se uno solo dei partecipanti non fu messo a conoscenza dell'o.d.g., solo quest'ultimo potrà adire l'autorità giudiziaria.

(3) Riguarda sia ipotesi di invalidità di natura formale (es. convocazione assemblea) sia ipotesi di invalidità di natura sostanziale (es. la decisione non mira al miglioramento della cosa).

(4) Dopo che è stata impugnata, la delibera continua a produrre effetti, perché il vizio che ne compromette la validità implica che essa sia annullabile e non radicalmente nulla.Ciò si evince dalla circostanza per cui la disposizione permette che, confrontandosi davanti all'autorità giudiziaria in ordine richiesta di annullamento della delibera, questa può essere sospesa e, pertanto, perdere la sua efficacia.Si reputa che il provvedimento di sospensione, anche senza un'espressa previsione, non possa essere approvato se non si riscontri un pericolo di grave danno per il comunista che ne faccia richiesta.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 5528/2025

La deliberazione dell'assemblea condominiale con la quale venga approvata la stipulazione di un contratto di opera professionale e di un appalto, che riguardi anche beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini (nella specie balconi) è nulla - e non annullabile - per impossibilità dell'oggetto e, per l'effetto, impugnabile dal condomino dissenziente, poiché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5528 del 2 marzo 2025)

2Cass. civ. n. 7615/2023

Nel caso in cui alcuni condomini contestino come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore da parte dell'assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità di merito spettate all'organo deliberativo, ma deve valutare, sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine (ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condominii di analoghe dimensioni) se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del condominio ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7615 del 16 marzo 2023)

3Cass. civ. n. 2299/2022

In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2299 del 26 gennaio 2022)

4Cass. civ. n. 2636/2021

L'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la revoca di precedenti delibere autorizzative all'installazione di un ascensore, per il sol fatto di essere quelle divenute inoppugnabili, senza verificare, al contrario, se la revoca fosse conforme a legge o al regolamento, per non esser stati rispettati i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c. quanto all'installazione dell'impianto).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2636 del 4 febbraio 2021)

5Cass. civ. n. 5061/2020

In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/01/2018).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5061 del 25 febbraio 2020)

6Cass. civ. n. 25128/2008

Il potere d'impugnazione delle delibere condominiali, per effetto del rinvioexart. 1139 c.c. alle norme sulla comunione ed in particolare all'art. 1109 c.c., si estende anche alla decisione approvata dalla maggioranza che rechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante, potendo solo entro questo limite essere valutato il merito, sotto il profilo dell'eccesso di potere, della decisione dell'assemblea condominiale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale per avere questa rigettato, sull'assunto della non sindacabilità per eccesso di potere delle delibere condominiali, l'impugnazione della delibera con cui un condominio aveva respinto la proposta di licenziamento del custode perché assente nell'orario di lavoro in quanto impegnato in servizi a pagamento a condomini richiedenti).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25128 del 14 ottobre 2008)

7Cass. civ. n. 10611/1990

L'annullabilità in sede giudiziaria di una delibera dell'assemblea dei condomini per ragioni di merito attinenti all'opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio è configurabile soltanto nel caso di decisione viziata da eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune (art. 1109 c.c.). Il riscontro esercitato dall'autorità giudiziaria sotto l'anzidetto profilo non può mai riguardare il contenuto di convenienza ed opportunità della delibera, in quanto il giudice deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato di un legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10611 del 5 novembre 1990)

8Cass. civ. n. 1507/1974

La comunicazione della delibera assembleare di una comunione è atto preordinato a dare notizia agli assenti del contenuto della delibera stessa, ai fini della decorrenza del termine per impugnarla (art. 1109, ultimo comma c.c.), ma è del tutto estranea al procedimento formativo della volontà collegiale. I suoi eventuali vizi, pertanto, possono avere rilevanza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ma non per derivarne l'invalidità della delibera.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1507 del 22 maggio 1974)