Articolo 1118 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti dei partecipanti sulle cose comuni

Dispositivo

Note

(1) Articolo così modificato con legge dell'11 dicembre 2012, n. 220.L’art. 1118 ha subito alcune integrazioni, tra cui:- il divieto di rinunciare al diritto sulle cose comuni è divenuto assoluto ed inderogabile, anche grazie al richiamo contenuto nell’art. 1138 del c.c.;- si è chiarito che il condomino non può sottrarsi all’obbligo di pagare le spese, neppure modificando la destinazione d’uso dell’unità immobiliare.- è stata recepita la giurisprudenza sul distacco dall’impianto di riscaldamento o di condizionamento: esso è consentito se non ne derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, ma resta fermo l’obbligo di concorrere nelle spese per la manutenzione straordinaria e per la conservazione e messa a norma dell’impianto.

(2) Sul condomino pesa un'obbligazionepropter rem; ad essa il condomino può sottrarsi esclusivamente cedendo il piano o la porzione di piano di cui ha la titolarità esclusiva.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 16396/2025

2Cass. civ. n. 18045/2024

3Cass. civ. n. 26185/2023

4Cass. civ. n. 12259/2023

5Cass. civ. n. 1896/2023

6Cass. civ. n. 1141/2023

7Cass. civ. n. 10371/2021

8Cass. civ. n. 1610/2021

9Cass. civ. n. 27634/2018

10Cass. civ. n. 22285/2016

11Cass. civ. n. 20989/2014

12Cass. civ. n. 286/2005

13Cass. civ. n. 12128/2004

14Cass. civ. n. 3294/1996

15Cass. civ. n. 7546/1995

16Cass. civ. n. 6036/1995

17Cass. civ. n. 4652/1991