Articolo 1121 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Innovazioni gravose o voluttuarie

Dispositivo

Note

(1) La gravosità dell'opera va valutata tenendo conto dell'esborso che essa comporta, con riguardo anche alle condizioni economiche dei condomini.

(2) Una spesa si può qualificare come voluttuaria esclusivamente in base alla valutazione oggettiva che ne si può fare.

(3) Quanto alle opere non suscettibili di separata utilizzazione, anche se esse sono realizzate da una parte dei condomini che decide di sopportarne i costi, è pacifico che anche i dissenzienti ne divengano proprietari, anche se questi saranno sempre esenti dalle relative spese di acquisto e manutenzione.

(4) Il contributo che deve dare il condomino che voglia successivamente giovarsi dell'innovazione è pari a quello che sarebbe stato il costo di allora ma con moneta di oggi, cui vanno aggiunte le spese per la manutenzione straordinaria non fatte in conseguenza del mero uso; tuttavia, si dovrà tenere in debita considerazione il deprezzamento del bene nel corso del tempo.

(5) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che:"In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 10371/2021

2Cass. civ. n. 10850/2020

3Cass. civ. n. 6129/2017

4Cass. civ. n. 8746/1993