Articolo 1122 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

Dispositivo

Note

(1) Articolo aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220.

(2) I sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni degli edifici non devono violare laprivacydi coloro che fruiscono di tali spazi: si tratta quindi di una soluzione residuale, da adottare solo laddove ogni altra misura di controllo si sia rivelata insufficiente.

(3) Le deliberazioni devono quindi essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 7289/2024