Articolo 1129 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore

Dispositivo

Note

(1) Articolo così modificato con legge 11 dicembre 2012 n. 220.L'articolo precedente disponeva:Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore [1106]. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno (2) e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità [disp. att. 64]. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro [1138; disp. att. 71].

(2) La riforma del 2012 ha aumentato il numero minimo di condomini necessario affinché si configuri l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore. Si ritiene, peraltro, che tale nomina possa essere richiesta da un condomino anche quando i condomini siano inferiori al numero minimo.

(3) Se alla scadenza dell'anno non si provvede alla nomina di un nuovo amministratore, e si consente che il precedente continui ad esercitare le sue funzioni, questi conserva i propri poteri finché non viene sostituito, in virtù di una tacita conferma.

(4) La nuova normativa presuppone che la figura dell'amministratore si professionalizzi, pertanto prevede anche l'ipotesi in cui l'amministrazione del condominio sia affidata a una persona giuridica.

(5) Naturalmente il premio della polizza grava interamente sull'amministratore, che è unico beneficiario dell'assicurazione. Essa costituisce solo una forma di garanzia per i condomini.

(6) Salutata con favore da molti, la nuova disposizione impone finalmente all'amministratore di condominio di utilizzare un conto corrente per la gestione del denaro. Ciò rende del tutto trasparente la sua gestione dell'attività amministrativa, rendendo semplice per i condomini verificare periodicamente le entrate e le uscite del condominio.

(7) Altra norma attesa, che positivizza un orientamento giurisprudenziale consolidato, è quella che impone all'amministratore uscente di restituire tutto ciò in suo possesso relativo alla gestione del condominio: la mancata consegna della documentazione condominiale è stata, infatti, oggetto di numerose controversie giudiziali.

(8) La nuova disposizione non intende modificare il termine prescrizionale per il pagamento delle spese condominiali, ma solo imporre all'amministratore di agire con solerzia nei confronti dei condomini morosi. La sua negligenza in tal senso è punibile con la revoca dell'incarico (v. 1130 c.c.).

(9) La riforma 2012 ha esteso la durata dell'incarico, di fatto, a due anni.

(10) Quindi, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (v. secondo comma dell'art. 1136 del c.c.).

(11) Si tratta di un elenco non esaustivo.

Massime giurisprudenziali (36)

1Cass. civ. n. 16290/2025

2Cass. civ. n. 14428/2025

3Cass. civ. n. 14424/2025

4Cass. civ. n. 1050/2025

5Cass. civ. n. 8577/2024

6Cass. civ. n. 7260/2024

7Cass. civ. n. 1569/2024

8Cass. civ. n. 20890/2023

9Cass. civ. n. 10865/2023

10Cass. civ. n. 5319/2023

11Cass. civ. n. 3198/2023

12Cass. civ. n. 12927/2022

13Cass. civ. n. 11717/2021

14Cass. civ. n. 7874/2021

15Cass. civ. n. 25682/2020

16Cass. civ. n. 4696/2020

17Cass. civ. n. 7699/2019

18Cass. civ. n. 12120/2018

19Cass. civ. n. 21966/2017

20Cass. civ. n. 454/2017

21Cass. civ. n. 2242/2016

22Cass. civ. n. 16698/2014

23Cass. civ. n. 9082/2014

24Cass. civ. n. 13011/2013

25Cass. civ. n. 18660/2012

26Cass. civ. n. 14599/2012

27Cass. civ. n. 14589/2011

28Cass. civ. n. 20957/2004

29Cass. civ. n. 4706/2001

30Cass. civ. n. 9942/1996

31Cass. civ. n. 12636/1995

32Cass. civ. n. 5608/1994

33Cass. civ. n. 5083/1994

34Cass. civ. n. 1791/1993

35Cass. civ. n. 6843/1991

36Cass. civ. n. 6115/1981