Articolo 1128 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento totale o parziale dell'edificio

Dispositivo

Note

(1) La norma si riferisce esclusivamente al perimento dell'edificio per distruzione accidentale: non è perimento, quindi, la distruzione a scopo di ricostruzione.

(2) I condomini sono, infatti, contitolari del terreno su cui giace l'immobile.

(3) Laratiodel primo comma sta nella circostanza che il perimento dei tre quarti o più comporta lo scioglimento del condominio per mancanza di oggetto, permanendo solo la comunionepro indivisosul suolo.

(4) Il potere conferito ai condomini riguarda solo la ricostruzione delle parti comuni, mentre non può essere deliberata a maggioranza la ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva.

(5) Può essere destinata ad altro (o anche divisapro quotatra i condomini) se non venga deliberata la ricostruzione.

(6) L'obbligo del condomino presuppone che la ricostruzione sia materialmente e giuridicamente possibile e che essa riproduca le precedenti strutture edilizia, senza pregiudicare in concreto il diritto di proprietà esclusiva o condominiale di colui che non intenda partecipare alla ricostruzione.Si ritiene che il vincolo di trasferimento abbia natura reale e pertanto si trasmetta ai successori a titolo particolare o universale.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 2126/2021

2Cass. civ. n. 21716/2020

3Cass. civ. n. 15482/2012

4Cass. civ. n. 23333/2006

5Cass. civ. n. 11201/1996

6Cass. civ. n. 10314/1991

7Cass. civ. n. 3933/1989

8Cass. civ. n. 4414/1977

9Cass. civ. n. 2988/1974

10Cass. civ. n. 1663/1974