Articolo 13 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite
Dispositivo
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (1).
Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci (2).
Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente (3).
Note
(1) Secondo l'opinione prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, in caso di contestazione del titolo che è fonte del rapporto giuridico dedotto in giudizio, è necessario procedere in via incidentale al suo accertamento.
(2) In relazione alle rendite temporanee o vitalizie, si precisa che nell'ipotesi in cui venga contestato il titolo la norma trova applicazione solo alle rendite indeterminate o determinate per un periodo superiore a dieci anni. Secondo una diversa opinione, viene escluso che sia necessaria la contestazione del titolo e il valore della controversia si determina cumulando le annualità domandate, fino ad un massimo di dieci.
(3) Visto che il diritto del concedente è assimilabile ad una rendita, sostanziandosi quasi esclusivamente nella percezione del canone, il valore della causa di revisione del canone enfiteutico si determina cumulando venti o dieci annualità di canone a seconda che si tratti di enfiteusi perpetua o temporanea.
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. civ. n. 16024/2025
Nelle controversie relative a prestazioni di invalidità INPS, il valore della causa va determinato cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci, in conformità all'art. 13, comma 2, c.p.c. Per l'assegno ordinario di invalidità, che ha validità triennale, deve considerarsi l'ammontare delle somme dovute per tre anni.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 16024 del 15 giugno 2025)
2Cass. civ. n. 21772/2024
Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., la liquidazione delle spese del giudizio deve tenere conto del valore della controversia secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. Per le prestazioni assistenziali, il valore della causa si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni di prestazioni richieste, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21772 del 2 agosto 2024)
3Cass. civ. n. 17088/2024
Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1°, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari; se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 17088 del 20 giugno 2024)
4Cass. civ. n. 14365/2024
In tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c..(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14365 del 23 maggio 2024)
5Cass. civ. n. 6767/2023
Nei giudizi di natura previdenziale e assistenziale, la determinazione del valore della causa deve seguire la disposizione dell'art. 13, comma 1, c.p.c., che stabilisce che il valore della causa si determina in base alle somme dovute per due anni. In assenza di motivazione specifica, il giudice non può derogare ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014.(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 6767 del 7 marzo 2023)
6Cass. civ. n. 19020/2018
Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 19020 del 17 luglio 2018)
7Cass. civ. n. 10454/2015
Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 10454 del 21 maggio 2015)
8Cass. civ. n. 2837/1986
Ai fini della liquidazione delle spese processuali, le controversie in materia di pensione d'invalidità non possono considerarsi di valore indeterminabile, essendo la pensione assimilabile ad una rendita vitalizia, il cui valore si ottiene, a norma della seconda parte del secondo comma dell'art. 13 c.p.c., cumulando, fino a un massimo di dieci, le annualità domandate.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2837 del 22 aprile 1986)
9Cass. civ. n. 3826/1977
Ai fini della determinazione del valore della causa, la controversia di divorzio deve essere considerata di valore indeterminabile, non essendo il suo oggetto suscettibile di valutazione economica precisa secondo le previsioni del codice di rito; per quanto riguarda, invece, la domanda riconvenzionale diretta a ottenere l'assegno di divorzio, pur non avendo detto assegno natura strettamente alimentare, il valore della causa si determina ai sensi dell'art. 13 comma primo c.p.c., che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari. Ne consegue che, per la determinazione degli onorari difensivi il giudice deve tener conto della proposizione di due domande, una principale di divorzio, di valore indeterminabile, e l'altra riconvenzionale diretta al pagamento dell'assegno, di valore determinabile.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3826 del 22 agosto 1977)
10Cass. civ. n. 4626/1976
La domanda, con cui viene chiesta al Ministero dell'interno una pensione d'invalidità civile di lire 22.000 mensili ai sensi delle leggi n. 118 del 1971 e n. 194 del 1974, è intesa ad ottenere non già una rendita vitalizia o un'indennità assicurativa, bensì una prestazione di carattere alimentare, e rientra, pertanto, in primo nella competenza del tribunale individuato secondo le regole del foro erariale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4626 del 13 dicembre 1976)