Articolo 14 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in esame rappresenta un'applicazione, nelle controversie che hanno ad oggetto somme di denaro e beni mobili, del principio di cui all'art. 10 c.p.c. in forza del quale il valore della causa è determinato dalla somma indicata nella domanda. La norma indica accanto al criterio della somma indicata due presunzioni: quella del valore dichiarato e quella della competenza del giudice adito. Queste presunzioni valgono per le cause relative a somme di danaro non determinate, a beni mobili, ad obblighi di fare o non fare suscettibili di valutazione monetaria, nonché a rapporti obbligatori relativi a beni immobili.

(2) Se l'attore omette di indicare la somma o la dichiarazione giudiziale del valore, la causa si presume di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito. Se accanto alla domanda di valore indeterminato ne viene proposta un'altra, si ha l'effetto automatico del superamento della competenza del giudice adito, la cui competenza risulta "consumata" dalla domanda di valore indeterminabile. Tale effetto si esclude se la parte, al momento della proposizione della domanda abbia dichiarato di voler contenere la propria richiesta nei limiti della competenza del giudice adito mediante la c.d. clausola di contenimento. In tal caso il valore di tale domanda è pari alla differenza tra il limite massimo della competenza e il valore dichiarato delle altre domande.

(3) La presunzione di competenza per valore del giudice adito previsto dalla norma in analisi può essere contestata da colui nei cui confronti viene proposta la domanda. Ciò deve avvenire attraverso una specifica e motivata contestazione, proposta a pena di decadenza nel primo atto difensivo, idonea a dimostrare, sulla base di elementi obiettivi, il valore effettivo della domanda stessa.

(4) In caso di mancata o tardiva contestazione, la competenza si radica, anche dal punto di vista del merito della controversia, presso il giudice adito, secondo quanto indicato dall'attore o il meccanismo di cui al primo comma. Pertanto, il giudice deciderà nel merito senza oltrepassare i limiti della propria competenza per valore.

Massime giurisprudenziali (25)

1Cass. civ. n. 2756/2025

2Cass. civ. n. 23527/2024

3Cass. civ. n. 12531/2023

4Cass. civ. n. 3142/2023

5Cass. civ. n. 36897/2021

6Cass. civ. n. 1499/2018

7Cass. civ. n. 11287/2015

8Cass. civ. n. 6297/2014

9Cass. civ. n. 9432/2012

10Cass. civ. n. 16318/2011

11Cass. civ. n. 17457/2007

12Cass. civ. n. 1752/2005

13Cass. civ. n. 10981/2003

14Cass. civ. n. 5679/2001

15Cass. civ. n. 3398/2001

16Cass. civ. n. 4589/2000

17Cass. civ. n. 4700/1999

18Cass. civ. n. 12187/1998

19Cass. civ. n. 13006/1997

20Cass. civ. n. 5815/1996

21Cass. civ. n. 3702/1995

22Cass. civ. n. 4319/1986

23Cass. civ. n. 4840/1984

24Cass. civ. n. 5556/1983

25Cass. civ. n. 3785/1981