Articolo 21 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Dispositivo

Note

(1) Tale norma è stata così sostituita dall'art. 52, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.La nuova formulazione indica che per ciò che concerne le controversie aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, la norma in esame individua come competente il foro in cui è ubicato l'immobile (forum rei sitae). Si tratta di una competenzaterritoriale esclusiva e derogabiledalle parti.Inoltre, la modifica legislativa interviene ad escludere qualsiasi incertezza, indicando in maniera chiara ed univoca che lacompetenza per territoriorelativa allecontroversie in materia di confiniedapposizioni di terminiva individuata con riferimento alluogo ove è posto l'immobile.Infine, l'art. 21 nel riferirsi alle controversie in materia di affitto o locazione ribadisce che la competenza è del giudice ove è sito il bene di cui si disputa, completando il disposto anche con riferimento all'azienda.

(2) La norma si riferisce esclusivamente alleazioni reali immobiliari, comprese quelle di mero accertamento. Restano quindi escluse le azioni personali immobiliari (es.: domanda di restituzione di un immobile in seguito alla risoluzione di un contratto) per le quali opera il criterio di collegamento di cui all'art. 18; e anche le controversie riguardanti la rivendica di beni mobili.Le cause relative a rapporti dilocazione e comodatodi immobili urbani e di affitto d'azienda, nonostante siano relative ad azioni personali immobiliari, seguono, inderogabilmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 447 bis, il criterio di collegamento stabilito dall'articolo in commento, ovvero quello del luogo in cui il bene oggetto di disputa è collocato.

(3) Grazie alla riforma tributaria (d.P.R. 29-9-1973, n. 597) il riferimento al "tributo dello Stato" si deve ritenere soppresso. Pertanto, solamente la seconda parte della norma può considerarsi applicabile, individuando tanti fori concorrenti quante sono le circoscrizioni nelle quali l'immobile è compreso.

(4) Ai fini dell'individuazione del foro competente per le cause possessorie e le azioni di nunciazione, qualora l'azione lesiva del possesso o del diritto produca i suoi effetti in un vasto territorio, occorre aver riguardo al luogo in cui l'azione è stata compiutae non già a quello in cui si sono verificati gli effetti.Tale competenza èinderogabile, eccetto le ipotesi in cui non sia già pendente il giudizio petitorio (per le azioni possessorie) o di merito (per le azioni di nunciazione). Infatti, se sono già pendenti il giudizio petitorio o di merito, la domanda di tutela possessoria o cautelare si propone al giudice dinnanzi al quale tali giudizi sono già stati instaurati.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 25138/2024

2Cass. civ. n. 10421/2024

3Cass. civ. n. 3566/2024

4Cass. civ. n. 40327/2021

5Cass. civ. n. 12371/2016

6Cass. civ. n. 17477/2015

7Cass. civ. n. 21908/2014

8Cass. civ. n. 15693/2012

9Cass. civ. n. 4213/2007

10Cass. civ. n. 13353/2006

11Cass. civ. n. 465/1991

12Cass. civ. n. 3672/1989

13Cass. civ. n. 2315/1985

14Cass. civ. n. 4627/1984

15Cass. civ. n. 1143/1978

16Cass. civ. n. 3601/1977