Articolo 21 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie
Dispositivo
Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (1) (2). Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile (3).
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato (4).
Note
(1) Tale norma è stata così sostituita dall'art. 52, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.La nuova formulazione indica che per ciò che concerne le controversie aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, la norma in esame individua come competente il foro in cui è ubicato l'immobile (forum rei sitae). Si tratta di una competenzaterritoriale esclusiva e derogabiledalle parti.Inoltre, la modifica legislativa interviene ad escludere qualsiasi incertezza, indicando in maniera chiara ed univoca che lacompetenza per territoriorelativa allecontroversie in materia di confiniedapposizioni di terminiva individuata con riferimento alluogo ove è posto l'immobile.Infine, l'art. 21 nel riferirsi alle controversie in materia di affitto o locazione ribadisce che la competenza è del giudice ove è sito il bene di cui si disputa, completando il disposto anche con riferimento all'azienda.
(2) La norma si riferisce esclusivamente alleazioni reali immobiliari, comprese quelle di mero accertamento. Restano quindi escluse le azioni personali immobiliari (es.: domanda di restituzione di un immobile in seguito alla risoluzione di un contratto) per le quali opera il criterio di collegamento di cui all'art. 18; e anche le controversie riguardanti la rivendica di beni mobili.Le cause relative a rapporti dilocazione e comodatodi immobili urbani e di affitto d'azienda, nonostante siano relative ad azioni personali immobiliari, seguono, inderogabilmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 447 bis, il criterio di collegamento stabilito dall'articolo in commento, ovvero quello del luogo in cui il bene oggetto di disputa è collocato.
(3) Grazie alla riforma tributaria (d.P.R. 29-9-1973, n. 597) il riferimento al "tributo dello Stato" si deve ritenere soppresso. Pertanto, solamente la seconda parte della norma può considerarsi applicabile, individuando tanti fori concorrenti quante sono le circoscrizioni nelle quali l'immobile è compreso.
(4) Ai fini dell'individuazione del foro competente per le cause possessorie e le azioni di nunciazione, qualora l'azione lesiva del possesso o del diritto produca i suoi effetti in un vasto territorio, occorre aver riguardo al luogo in cui l'azione è stata compiutae non già a quello in cui si sono verificati gli effetti.Tale competenza èinderogabile, eccetto le ipotesi in cui non sia già pendente il giudizio petitorio (per le azioni possessorie) o di merito (per le azioni di nunciazione). Infatti, se sono già pendenti il giudizio petitorio o di merito, la domanda di tutela possessoria o cautelare si propone al giudice dinnanzi al quale tali giudizi sono già stati instaurati.
Massime giurisprudenziali (16)
1Cass. civ. n. 25138/2024
In tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al locus rei sitae, sancito dall'art. 21 c.p.c., ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche ex officio in sede di regolamento di competenza, di una clausola difforme inserita nel regolamento negoziale ed irrilevanza dell'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25138 del 19 settembre 2024)
2Cass. civ. n. 10421/2024
Per la determinazione della competenza in relazione ad un'azione riguardante un contratto misto deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall'attore, prescindendo dalla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati, i quali hanno smarrito la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica, potendo, invece, farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti. (Nella specie, in presenza di un contratto misto di vendita, deposito e affitto di azienda, la S.C. ha escluso l'applicabilità degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. e della regola obbligatoria sulla competenza relativa all'affitto di azienda, affermando quella del foro convenzionale).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10421 del 17 aprile 2024)
3Cass. civ. n. 3566/2024
In materia di competenza, la natura immobiliare e la posizione del bene immobile detenuto in trust non necessariamente incidono sulla determinazione del giudice competente, dal momento che i fori esclusivi non operano allorché la configurazione della controversia esuli da qualsivoglia questione proprietaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la domanda proposta abbia quale petitum la validità del trust e sia estranea a questioni di proprietà.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3566 del 8 febbraio 2024)
4Cass. civ. n. 40327/2021
L'azione proposta dal venditore di un immobile e volta ad ottenere il saldo del prezzo pattuito ha natura personale, concernendo il pagamento di un'obbligazione e non l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale sul bene o dei modi di costituzione di tale diritto ovvero, ancora, delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano, con conseguente sua estraneità alla speciale competenza territoriale del "forum rei sitae" stabilita dall'art. 21 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva individuato la competenza nel "forum destinatae solutionis", ex artt. 20 c.p.c. e 1498, comma 3, c.c.) (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 40327 del 16 dicembre 2021)
5Cass. civ. n. 12371/2016
Tra le controversie attribuite dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile sono comprese le controversie in materia di affitto di azienda, dovendo il giudice competente individuarsi con riferimento al luogo in cui è posta l'azienda del cui affitto si discute. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto competente il giudice del luogo in cui si trovavano i beni strumentali all'esercizio dell'azienda, a nulla rilevando la sede legale della società conduttrice). (Regola competenza d'ufficio).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 12371 del 15 giugno 2016)
6Cass. civ. n. 17477/2015
La competenza territoriale delle sezioni specializzate agrarie a conoscere delle controversie a loro funzionalmente devolute è inderogabile in ragione delle particolari situazioni dei luoghi, che mutano da una zona all'altra per la diversità della natura e delle fertilità dei terreni, delle pratiche colturali e delle consuetudini, sicché tali controversie non possono essere esaminate da una sezione specializzata diversa da quella nella cui circoscrizione si trova il fondo oggetto del rapporto.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 17477 del 2 settembre 2015)
7Cass. civ. n. 21908/2014
In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del "locus rei sitae", come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex officio" anche in sede di regolamento di competenza.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 21908 del 16 ottobre 2014)
8Cass. civ. n. 15693/2012
L'azione vertente sull'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell'affittuario, in ordine ad un contratto preliminare di compravendita del fondo dal medesimo condotto, ha natura personale, attesa la sua riconduzione a fattispecie tipica di natura contrattuale, onde ad essa trovano applicazione gli artt. 18 e 20 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 15693 del 18 settembre 2012)
9Cass. civ. n. 4213/2007
La competenza territoriale relativa alle procedure espropriative immobiliari aventi ad oggetto diversi beni immobili, ubicati in più circoscrizioni giudiziarie, si determina, sulla base dell'art. 21 c.p.c. e tenuto conto del venir meno del criterio principale fissato ai fini di individuare un unico giudice come territorialmente competente (criterio dell'immobile soggetto al maggior tributo verso lo Stato), alla stregua del residuo criterio per cui la competenza territoriale è attribuita ad ogni giudice nella cui circoscrizione si trovi una parte degli immobili.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4213 del 23 febbraio 2007)
10Cass. civ. n. 13353/2006
Per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili — nei cui confronti l'art. 21 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (forum rei sitae) — è necessario che la controversia abbia ad oggetto l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni — aventi natura personale e non reale — volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro dovute dal comproprietario per il godimento esclusivo del bene ovvero per oneri condominiali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13353 del 8 giugno 2006)
11Cass. civ. n. 465/1991
Ai fini della competenza territoriale in ordine alla domanda di riscatto di un fondo agrario ex art. 8 della L. n. 590 del 1965, trattandosi non di un'azione reale ma di un'azione personale ad rem, non può trovare applicazione l'art. 21 c.p.c., ma sono applicabili gli artt. 18 e 20, con la conseguenza che, sussistendo più fori competenti ai sensi dei citati articoli (rispettivamente Foro Generale, Foro del Contratto e Forum executionis), il convenuto è tenuto a contestare nella prima risposta, a norma dell'art. 38 c.p.c., la non ricorrenza di tutti gli anzidetti criteri, onde evitare che la competenza per territorio resti radicata presso il giudice adito sotto il profilo non contestato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 465 del 18 gennaio 1991)
12Cass. civ. n. 3672/1989
A seguito della riforma tributaria, che ha abolito le imposte sul reddito dominicale dei terreni e dei fabbricati, l'ultima parte del primo comma dell'art. 21 c.p.c. va letto nel senso che «qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile» dovendosi ritenere abrogato il riferimento alla competenza del giudice nella cui circoscrizione è compresa la parte di immobile soggetta a maggiore tributo verso lo Stato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3672 del 9 agosto 1989)
13Cass. civ. n. 2315/1985
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle azioni possessorie ai sensi dell'art. 21 c.p.c., occorre tenere conto del luogo in cui si è verificata l'azione, cioè l'attività idonea a produrre gli effetti dannosi e non il luogo dell'evento. Ne consegue che, in ipotesi di azione possessoria esperita da impresa commerciale per la diffusione di programmi televisivi, per le interferenze causate dalle emissioni dell'impianto trasmittente di impresa similare, devesi avere riguardo, ai suddetti fini, al luogo di ubicazione di tale impianto e non a quello in cui trovasi l'impianto che emette le trasmissioni televisive disturbate, né a quello in cui siano situati eventuali impianti ripetitori del segnale interferente. Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo nel quale è posto l'impianto trasmittente e sia stata denunziata l'interferenza prodotta dal ripetitore, può soccorrere, per la determinazione della competenza territoriale, il criterio del collegamento costituito dal luogo in cui trovasi il ripetitore stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2315 del 4 aprile 1985)
14Cass. civ. n. 4627/1984
In tema di tutela possessoria, allorché si è in presenza di un'azione posta in essere in un dato luogo ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio, l'unico criterio idoneo ad individuare il luogo dove è avvenuto il fatto denunciato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non è quello o quelli nei quali si sono propagati gli effetti dannosi, ma esclusivamente quello nel quale è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi denunciati, e pertanto, se lo spoglio o la turbativa sono realizzati mediante emissione di onde che vanno a sovrapporsi o ad interferire nel canale di irradiazione di onde elettromagnetiche da altri posseduto, il fatto lesivo del possesso altrui, cioè l'azione umana contro cui reagisce il soggetto che assume la lesione del suo possesso, si localizza nel luogo dove è sito l'impianto che emette le onde disturbatrici o spogliatrici, rimanendo irrilevanti, agli effetti della competenza, gli altri luoghi nei quali tale onde, dopo la loro emissione, si propagano.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4627 del 3 agosto 1984)
15Cass. civ. n. 1143/1978
L'azione di mero accertamento della concreta porzione di un immobile gravata dall'usufrutto uxorio, prescindendo dallo scioglimento della comunione ereditaria, non può essere considerata, ai fini dell'individuazione del giudice competente, come causa ereditaria ai sensi dell'art. 22 c.p.c., in quanto, pur traendo spunto dalla situazione successoria, la controversia non vi trova il suo fondamento, non avendo riguardo all'eredità come universum ius. Conseguentemente, il giudice competente deve essere individuato alla stregua dei criteri dettati dall'art. 21 c.p.c. per le cause relative a diritti reali(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1143 del 7 marzo 1978)
16Cass. civ. n. 3601/1977
L'azione diretta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca nel presupposto dell'estinzione dell'obbligazione, a garanzia della quale l'ipoteca stessa è stata iscritta ha natura reale; la relativa competenza per territorio spetta, pertanto, al giudice nella cui circoscrizione si trova l'immobile gravato dall'ipoteca predetta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3601 del 6 agosto 1977)