Articolo 22 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Foro per le cause ereditarie

Dispositivo

È competente il giudice del luogo dell'aperta successione [456] c.c.] per le cause (1):

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [43] c.c.] del convenuto o di alcuno dei convenuti (2).

Note

(1) La norma indica qualeforo esclusivo[v.18] maderogabile, il luogo di apertura della successione che coincide con quello dell'ultimodomiciliodelde cuius, ovvero quel luogo in cui il defunto concentrava la generalità dei suoi interessi economici, sociali e familiari.

(2) Se la successione si è aperta all'estero la norma individua duefori sussidiarisuccessivamente concorrenti: il primo coincide con il luogo in cui è posta lamaggior parte dei beni situati in Italia; il secondo indica il luogo diresidenza del convenutoo dialcuno dei convenuti. Se nessuno dei convenuti ha la propria residenza in Italia o questa è ignota, si ha riguardo al luogo in cui i convenuti o alcuni di essi abbiano il domicilio o la dimora e, nel caso che neanche questi si trovino in Italia o siano sconosciuti, a quello di residenza dell'attore [v.18 c.p.c.].

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 29622/2024

In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di divisione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza in base al cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche e, inoltre, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse, possano essere proposte davanti al medesimo giudice, permette la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, cosicché, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per motivi di connessione soggettiva non è consentita.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 29622 del 18 novembre 2024)

2Cass. civ. n. 18021/2023

Rientrano tra le cause di divisione di eredità, ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 1) c.p.c., e dunque sono di competenza del tribunale del luogo dell'apertura della successione, sia le domande di scioglimento dell'intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni compresi per intero nell'eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al "de cuius".(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18021 del 23 giugno 2023)

3Cass. civ. n. 26141/2021

Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente. (Regola competenza).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 26141 del 27 settembre 2021)

4Cass. civ. n. 7617/2019

La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, la regola generale del "forum rei sitae".(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 7617 del 18 marzo 2019)

5Cass. civ. n. 10097/2014

L'art. 22, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel prevedere la competenza del giudice dell'aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, indipendentemente dalla causa o dal titolo da cui è sorto, all'imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall'apertura della successione, senza che rilevi la circostanza che sia stato, o meno, instaurato un giudizio di divisione.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 10097 del 9 maggio 2014)

6Cass. civ. n. 14594/2012

Gli eredi del debitore defunto, qualora, ingiunti in via monitoria di pagare il debito ereditario, eccepiscano, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell'aperta successione, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, c.p.c., devono provare le circostanze alle quali detta competenza è subordinata e, quindi, anche l'avvenuta proposizione della domanda del creditore prima della divisione dell'eredità, spettando a chi solleva l'eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., dimostrare i fatti che la giustificano.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 14594 del 21 agosto 2012)

7Cass. civ. n. 22306/2011

In tema di competenza territoriale, per cause "tra coeredi" ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 1, c.p.c. devono intendersi non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualità di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità del "forum hereditatis" in relazione a controversia, avente ad oggetto la restituzione di spese sostenute per la manutenzione di un immobile, intrapresa da due fratelli che erano divenuti unici proprietari "pro indiviso" del bene, già caduto in successione, soltanto a seguito di transazione intercorsa con gli altri coeredi).(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 22306 del 26 ottobre 2011)

8Cass. civ. n. 4862/2007

In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4862 del 1 marzo 2007)

9Cass. civ. n. 2249/2000

In tema di competenza territoriale, ai fini dell'applicabilità della disciplina ex art. 22 c.p.c., che demanda alla competenza del giudice del luogo dell'apertura della successione ogni altra causa tra i coeredi, fino alla divisione, deve intendersi per causa tra coeredi quella che, non solo si riferisca ai beni caduti in successione, ma comprenda, altresì, un oggetto attinente alla qualità di erede. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'azione di regresso, esercitata da uno dei coeredi nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso di una quota delle somme corrisposte all'amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari da dividere, rientri nella disciplina della competenza dettata dall'art. 22 c.p.c., in quanto detta azione non presuppone la qualità di erede, trattandosi di una comune azione sorta da un rapporto obbligatorio, che può instaurarsi non solo tra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2249 del 1 marzo 2000)

10Cass. civ. n. 7750/1999

La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (artt. 22 c.p.c. e 456 c.c.) con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7750 del 20 luglio 1999)

11Cass. civ. n. 8554/1998

A norma dell'art. 22, primo comma c.p.c. appartengono al giudice del luogo dell'aperta successione tutte le cause fra coeredi, ivi comprese non solo quelle aventi ad oggetto diritti caduti in successione, ma anche le altre attinenti alla qualità di erede, tali cioè che la legittimazione attiva o passiva dei contendenti discenda necessariamente, e non occasionalmente, dalla sussistenza di tale qualità. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del suddetto giudice rispetto alla controversia tra gli eredi di un soggetto estromesso dalla eredità di un terzo e gli eredi di quest'ultimo).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8554 del 28 agosto 1998)

12Cass. civ. n. 1260/1997

La competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, a norma dell'art. 22 c.p.c., per qualunque causa fra coeredi fino alla divisione, permane oltre il momento all'esaurimento delle operazioni divisionali previste dall'art. 713 c.c. sin quando sia cessata ogni controversia relativa all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cujus, e pertanto non è esclusa dalla circostanza che il testatore con l'attribuzione di beni singoli ex art. 734 primo comma c.c. prevenga il formarsi della comunione ereditaria. Ne consegue che competente a conoscere della domanda di rimborso della metà dell'imposta di successione, proposta da un coerede nei confronti di altro coerede, è il giudice del luogo in cui la successione si è aperta, radicandosi la competenza di detto giudice in relazione ad ogni causa nella quale la legittimazione attiva e passiva discenda necessariamente e non occasionalmente dalla qualità di erede e che abbia un oggetto attinente a tale qualità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1260 del 11 febbraio 1997)