Articolo 23 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Foro per le cause tra soci e tra condomini

Dispositivo

Note

(1) La norma indica un unforo speciale esclusivo(si cfr.18) ma derogabile.

(2) Percause fra socibisogna intendere unicamente le cause aventi ad oggetto il rapporto sociale e non anche quelle tra soci e società o tra società e terzi. Per quanto riguarda lasede della società, si ha riguardo sia alla sede legale che a quella effettiva (art. 19 del c.p.c.).

(3) Nell'ambito di applicazione della norma rientrano tutte le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute ed i comitati (art. 19 del c.p.c.).

(4) Si tratta di un foroesclusivo(art. 18 del c.p.c.) maderogabile. La norma va applicata a tutte le liti che possono insorgere nell'ambito condominiale, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di beni mobili o immobili.La legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha aggiunto le parole "ovvero tra condomini e condominio".

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. civ. n. 15858/2024

2Cass. civ. n. 10322/2024

3Cass. civ. n. 3930/2023

4Cass. civ. n. 13049/2019

5Cass. civ. n. 17130/2015

6Cass. civ. n. 12148/2015

7Cass. civ. n. 180/2015

8Cass. civ. n. 21172/2004

9Cass. civ. n. 4233/2001

10Cass. civ. n. 5267/2000

11Cass. civ. n. 2249/2000

12Cass. civ. n. 2026/1994

13Cass. civ. n. 8734/1993

14Cass. civ. n. 9828/1992

15Cass. civ. n. 7753/1987

16Cass. civ. n. 5344/1980

17Cass. civ. n. 2846/1978

18Cass. civ. n. 1985/1975

19Cass. civ. n. 1688/1971