Articolo 51 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Astensione del giudice

Dispositivo

Il giudice ha l'obbligo di astenersi [disp. att. 78] (1):

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore (4) (5).

Note

(1) Si tratta di ipotesi tassativamente previste essendo l'elencazione specifica, in modo da individuarle tutte con certezza e di graduarle secondo la gravità. Si prevede infatti della c.d. astensione obbligatoria, intendosi una sorta di incapacità soggettiva del giudice, ovvero un obbligo di rinunciare ad esercitare le sue funzioni giurisdizionali per motivi personali o per uffici o funzioni precedentemente svolti.

(2) Le ipotesi di astensione obbligatoria attengono sia all'interesse diretto del giudice, che sussiste quando lo stesso è titolare di un rapporto giuridico dipendente, connesso o incompatibile con quello oggetto del processo (nn. 1 a 4), sia all'interesse indiretto, che attiene ad una relazione di legame o contrasto che ha il giudice nei confronti di soggetti a vario titolo coinvolti nella causa (n. 5).

(3) La norma si applica anche al giudice di pace in base a quanto previsto dalla l. 21-11-1991, n. 374, la quale estende i casi di astensione previsti nel presente articolo e dispone la astensione obbligatoria anche nel caso di sussistenza attuale o anche passata di rapporti di collaborazione o lavoro autonomo con una delle parti in giudizio.

(4) Questo comma disciplina l'ipotesi della astensione facoltativa, determinata da ragioni di opportunità. Si tratta di una clausola aperta e la discrezionalità qui prevista si riferisce solo alla valutazione delle ragioni di astensione, che una volta riconosciute, determina l'inizio del procedimento. In questi casi, il giudice deve richiedere una autorizzazione al capo dell'ufficio giudiziario, non bastando, a differenza del caso precedente, la sua semplice dichiarazione.

(5) Nonostante la norma indichi un "obbligo" di astenersi, appare più corretto parlare di onere di astenersi per non essere ricusato. Infatti, in caso di mancata astensione, obbligatoria o riconosciuta, sorge il potere delle parti di provocare la ricusazione (si cfr.52), e nel caso di astensione obbligatoria si determinano conseguenze sul piano disciplinare e la nullità degli atti del giudizio compiuti dal giudice non astenutosi (si cfr.158).

Massime giurisprudenziali (48)

1Cass. civ. n. 16331/2025

In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale e dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore l'obbligo di astensione del giudice ex art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c. si applica solamente se il medesimo ha conosciuto della stessa causa in ulteriore grado, non in procedimenti distinti bensì analoghi; la valutazione dello stato di abbandono deve fondarsi su un accertamento concreto e non su mere capacità accudenti, tuttavia pure sulla progettualità educativa e affettiva; l'omesso ascolto del minore può essere giustificato se motivato da esigenze di tutela psicologica.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16331 del 17 giugno 2025)

2Cass. civ. n. 8543/2025

Il Presidente del Collegio deve astenersi dal partecipare alla decisione di una causa quando esistono motivi di incompatibilità o rapporti di tipo personale che possano influenzare il giudizio, in conformità agli artt. 51 c.p.c. e 331 c.p.p.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8543 del 1 aprile 2025)

3Cass. civ. n. 7993/2025

La formulazione di una proposta di conciliazione da parte del giudice non costituisce motivo di obbligo di astensione o di ricusazione secondo gli artt. 51 e 52 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7993 del 26 marzo 2025)

4Cass. civ. n. 25111/2024

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022), il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., senza che tale posizione integri una situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., poiché la proposta non rivela una funzione decisoria né assume valore di pronuncia definitiva.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25111 del 18 settembre 2024)

5Cass. civ. n. 25089/2024

Non sussiste la violazione dell'obbligo di astensione del giudice ai sensi dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., quando i giudizi di cui egli ha conosciuto in precedenza sono distinti e non costituiscono gradi diversi dello stesso processo.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25089 del 18 settembre 2024)

6Cass. civ. n. 25057/2024

Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha proposto la definizione del ricorso può far parte del collegio che adotterà la decisione finale, non sussistendo incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., poiché la proposta non ha valore decisorio né costituisce pronuncia definitiva.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25057 del 18 settembre 2024)

7Cass. civ. n. 24841/2024

L'obbligo di astensione del giudice sotto l'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., si limita ai casi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione di merito di una controversia in un precedente grado di giudizio. Non si estende a situazioni in cui il giudice abbia solo istruito la causa in primo grado senza emettere una decisione di merito.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24841 del 16 settembre 2024)

8Cass. civ. n. 24061/2024

La partecipazione di magistrati che hanno preso parte nel precedente giudizio conclusosi con una sentenza di annullamento non compromette i requisiti di imparzialità e terzietà del giudice di Cassazione, anche se il vizio riscontrato riguarda un errore di giudizio. Non v'è obbligo di astensione ex art. 51, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., dato che il sindacato della Corte di Cassazione è esclusivamente di legalità.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24061 del 6 settembre 2024)

9Cass. civ. n. 23092/2024

La conoscenza e la trattazione di una controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" da parte di un componente del collegio non costituisce motivo di astensione o di nullità della sentenza d'appello, in quanto non è assimilabile all'incompatibilità relativa alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23092 del 26 agosto 2024)

10Cass. civ. n. 19234/2024

Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il presidente della sezione o il consigliere delegato che abbia formulato la proposta di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza può far parte del collegio che definisce il giudizio senza incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52, c.p.c., in quanto la proposta non ha funzione decisoria.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19234 del 12 luglio 2024)

11Cass. civ. n. 16696/2024

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo se il relatore viene autorizzato ad astenersi dalla trattazione del ricorso.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16696 del 17 giugno 2024)

12Cass. civ. n. 12676/2024

L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduceva che il giudice relatore della sentenza d'appello aveva conosciuto della vicenda in primo grado, prima di essere sostituito).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12676 del 9 maggio 2024)

13Cass. civ. n. 9611/2024

Nel procedimento ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., come disciplinato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n.4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e controllo sulla proposta stessa.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 9611 del 10 aprile 2024)

14Cass. civ. n. 5285/2024

In caso di obbligo di astensione da parte di un giudice che ha partecipato al processo in primo grado, è necessario rinviare la causa a nuovo ruolo.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5285 del 28 febbraio 2024)

15Cass. civ. n. 28167/2023

Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, la condotta del magistrato, con funzione di giudice delegato alle procedure concorsuali, che omette di astenersi, per gravi ragioni di convenienza, nelle procedure in cui il curatore fallimentare ha o ha avuto una relazione sentimentale con l'incolpato, a nulla rilevando che questa sia iniziata successivamente al conferimento dell'incarico, in quanto il dovere di astensione sussiste anche con riferimento alle attività connesse a quelle più propriamente giurisdizionali, come quella di vigilanza sull'operato del curatore.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 28167 del 6 ottobre 2023)

16Cass. civ. n. 25083/2023

In tema di procedimento disciplinare, in assenza di una tempestiva ricusazione, ancorché sul presupposto che sarebbe incostituzionale la norma vigente che non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione, non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25083 del 23 agosto 2023)

17Cass. civ. n. 7378/2023

Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c..(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7378 del 14 marzo 2023)

18Cass. civ. n. 25487/2021

Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25487 del 21 settembre 2021)

19Cass. civ. n. 19030/2021

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale; pertanto, non trovano applicazione le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale. (Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/01/2021).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021)

20Cass. civ. n. 34429/2019

Non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto. (Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019)

21Cass. civ. n. 29833/2019

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, costituente illecito disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è esclusa nel caso in cui sia proposta un'istanza di ricusazione che il magistrato ritenga inammissibile (nella specie, sul presupposto che l'istante non fosse legittimato ad intervenire, e quindi ad assumere la qualità di parte, nella procedura esecutiva), quando sussista un obbligo di astensione nei casi di cui all'art. 51 (nella specie, comma 1, n.3) c.p.c., sussistendo altresì l'illecito della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il magistrato non disponga la sospensione, ma compia atti ulteriori del procedimento.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 29833 del 18 novembre 2019)

22Cass. civ. n. 15268/2019

L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima "res iudicanda" in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale sia era in precedenza pronunziato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni volontarie in danno dell'altra parte).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15268 del 5 giugno 2019)

23Cass. civ. n. 27924/2018

Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27924 del 31 ottobre 2018)

24Cass. civ. n. 22930/2017

I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica; ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice che dopo avere emanato decreto ex art 148 c.c., opposto, al quale era seguita sentenza del tribunale, in diversa composizione, mai impugnata, aveva composto il collegio di appello che aveva conosciuto della richiesta di revisione delle condizioni di cui alla detta sentenza).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22930 del 29 settembre 2017)

25Cass. civ. n. 23520/2016

L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23520 del 18 novembre 2016)

26Cass. civ. n. 3136/2015

La fase dell'opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto a quella che ha preceduto l'ordinanza, ma solo una prosecuzione del medesimo giudizio in forma ordinaria, sicché non è configurabile alcuna violazione riconducibile all'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. nel caso in cui lo stesso giudice-persona fisica abbia conosciuto della causa in entrambi le fasi.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3136 del 17 febbraio 2015)

27Cass. civ. n. 2593/2015

L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2593 del 10 febbraio 2015)

28Cass. civ. n. 19704/2012

L'obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma dell'art. 2, comma primo, lett. c), del d.l.vo 23 febbraio 2006, n. 109, non è limitato alle sole ipotesi previste dall'art. 51, comma primo, c.p.c. e dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., ma è configurabile in tutti i casi nei quali sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto, poiché l'art. 323 c.p. fonda un dovere generale di astenersi, ove sussista un conflitto, anche solo potenziale, di interessi, che possono essere anche non patrimoniali, in quanto la previsione costituisce modalità di attuazione del principio di imparzialità, cui deve ispirarsi tutta l'attività dei pubblici ufficiali a norma dell'art. 97 Cost., ed il richiamo della disposizione ai requisiti della patrimonialità e dell'ingiustizia del danno attiene non all'interesse, ma all'evento del reato. Ne consegue che, con riferimento al giudice civile, la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita dal corrispondente obbligo, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, tanto più che la diversa soluzione esporrebbe la norma di cui all'art. 51, comma secondo, c.p.c. al dubbio di costituzionalità, per disparità di trattamento rispetto al giudice penale, su cui incombe l'obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., e a tutti i dipendenti della P.A., gravati di identico dovere per effetto dell'art. 6 del d.m. 28 novembre 2000, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 19704 del 13 novembre 2012)

29Cass. civ. n. 5701/2012

Ai fini dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma primo, lett. c), d.lgs. n. 109 del 2006, l'obbligo di astensione del magistrato, pur non essendo configurabile per la mera esistenza di gravi ragioni di convenienza ex art. 51, comma secondo, cod. proc. civ., sussiste non soltanto nei casi indicati specificamente dall'art. 51, comma primo, cod. proc. civ., bensì in tutti quelli in cui sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato, o di un suo prossimo congiunto, a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 5701 del 11 aprile 2012)

30Cass. civ. n. 10071/2011

Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell'art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 10071 del 9 maggio 2011)

31Cass. civ. n. 24758/2009

Costituisce illecito disciplinare l'omesso esercizio della facoltà di astensione da parte del magistrato investito di funzioni di P.M. tutte le volte che si configurino, nel procedimento, situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la sua condotta possa essere ispirata a fini diversi da quelli istituzionali. (Fattispecie nella quale un Procuratore della Repubblica aveva prestato consenso alla richiesta di applicazione di pena patteggiata formulata dal fratello, procurandogli l'indebito vantaggio costituito dall'esiguità della pena pecuniaria pattuita).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 24758 del 25 novembre 2009)

32Cass. civ. n. 12263/2009

La sentenza pronunciata da un giudice che abbia violato l'obbligo di astenersi, di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c., è nulla soltanto se quel giudice aveva un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del giudizio. Negli altri casi la violazione dell'obbligo di astensione può costituire solo motivo di ricusazione, con la conseguenza che quella violazione resta ininfluente se la relativa istanza non è tempestivamente proposta.–Non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell'art. 51, n. 4, c.p.c., la circostanza che il medesimo giudice, dopo avere pronunciato una sentenza di condanna, sia chiamato a decidere l'opposizione all'esecuzione della stessa sentenza, in quanto in questo secondo giudizio il titolo esecutivo giudiziale viene in rilievo unicamente quale presupposto dell'esecuzione e non come momento conclusivo della funzione cognitiva del giudice(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12263 del 27 maggio 2009)

33Cass. civ. n. 10545/2008

In tema di vizi relativi alla costituzione del giudice, in caso di autorizzazione ad astenersi disposta ex art. 51 c.p.c. dal presidente del tribunale verso il giudice istruttore istante, non sussiste in capo a quest'ultimo la legittimazione a comporre il collegio giudicante nel successivo giudizio d'appello e tale incompatibilità può essere fatta valere anche dalla parte che non ha proposto richiesta di ricusazione ; ne consegue la nullità della sentenza resa da un collegio cui partecipi il predetto giudice. (La S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha fissato il principio con riguardo al giudizio d'appello cui aveva partecipato il giudice istruttore della opposizione a sentenza di fallimento, autorizzato in primo grado ad astenersi ).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10545 del 23 aprile 2008)

34Cass. civ. n. 21287/2007

La pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non dà luogo al vizio di costituzione ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21287 del 10 ottobre 2007)

35Cass. civ. n. 7702/2007

Qualora non sia stata proposta, ai sensi dell'art. 52 c.p.c., istanza di ricusazione, il vizio relativo alla costituzione del giudice per la violazione dell'obbligo di astensione non può essere dedotta quale motivo di nullità della sentenza, ex art. 158 c.p.c.; infatti, l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo, ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina anche attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, sancendo, come ha affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), che - in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti - non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l'imparzialità-terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7702 del 29 marzo 2007)

36Cass. civ. n. 5030/2007

Non costituisce causa di nullità il compimento, da parte di un componente del collegio giudicante, di atti istruttori in un diverso grado del giudizio, costituendo semmai tale circostanza elemento di valutazione ai fini della astensione da parte del giudice o della sua ricusazione ad opera delle parti. In mancanza della prima, le parti devono procedere alla ricusazione, non potendo, di converso, dolersi in seguito della partecipazione del giudice alla decisione. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il motivo con il quale i ricorrenti avevano lamentato la nullità della sentenza di appello per aver fatto parte del collegio giudicante del tribunale lo stesso magistrato che aveva raccolto la prova per testimoni nel corso del processo di primo grado).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5030 del 5 marzo 2007)

37Cass. civ. n. 565/2007

Nei procedimenti civili, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell'art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 565 del 12 gennaio 2007)

38Cass. civ. n. 16119/2006

L'obbligo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia nel precedente grado di giudizio, e non può estendersi ai casi in cui abbia partecipato alla decisione dichiarativa dell'incompetenza, seguita da pronuncia della Corte di cassazione — adita con regolamento di competenza — che ha dichiarato la sussistenza della competenza declinata. In ogni caso, sul piano generale, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza, se non sia stata proposta a riguardo dalla parte interessata istanza di ricusazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16119 del 14 luglio 2006)

39Cass. civ. n. 4024/2006

L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui abbia avuto conoscenza, come magistrato, di una causa diversa che verta su un oggetto analogo e che comporti la risoluzione di una medesima problematica.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4024 del 23 febbraio 2006)

40Cass. civ. n. 422/2006

L'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 422 del 12 gennaio 2006)

41Cass. civ. n. 11070/2001

Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata precedentemente avesse conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro ordinanza di rigetto di richiesta di un provvedimento di urgenza ante causam, poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, primo comma, n. 4 e 52 c.p.c e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare proposto ante causam neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11070 del 13 agosto 2001)

42Cass. civ. n. 70/2001

In tema di principi costituzionali d'imparzialità e d'indipendenza del giudice (artt. 25 e 101 Cost.), i motivi d'incompatibilità rilevano, sul piano dei rimedi processuali, come motivi di ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento, a meno che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella condizione sostanziale di parte. La partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale, trovando la sua ragione nel principio di concentrazione processuale presso gli organi del fallimento di ogni controversia e nella particolare posizione del giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, n. 4, c.p.c. Né sono riferibili al processo civile le considerazioni relative alle incompatibilità del giudice nel quadro dell'art. 34 c.p.p., attese le profonde differenze strutturali e funzionali tra il modello penale e quello civile; e ciò ancor più con riguardo alle peculiarità della disciplina fallimentare, ispirata al principio della concentrazione processuale presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con collegamenti ed interferenze inevitabili, che non sono rilevanti agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente esigenza di portare allo stesso grado giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 70 del 4 gennaio 2001)

43Cass. civ. n. 146/2000

L'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., non può di per sé integrare mancanza di giurisdizione del collegio giudicante, come tale deducibile, con riguardo a pronuncia di giudice amministrativo, con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111, terzo comma, Cost., atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 146 del 7 dicembre 2000)

44Cass. civ. n. 14676/1999

La violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi, salva l'ipotesi di interesse in causa, non dà luogo a nullità, tuttavia, una volta che il giudice, per qualsiasi motivo, si sia astenuto, non può, di sua iniziativa, tornare a far parte del collegio giudicante, avendo perduto la capacità di giudicare in quella controversia, con la conseguenza che la sua ulteriore partecipazione alla decisione si configura come vizio della costituzione del giudice(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14676 del 29 dicembre 1999)

45Cass. civ. n. 2323/1997

Il motivo di astensione di cui all'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52, non può in seguito essere invocato in sede di gravame, e non trova deroga in relazione all'eventualmente dedotta, tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione, dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere, e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2323 del 17 marzo 1997)

46Cass. civ. n. 11505/1996

Il fatto che il collegio giudicante nella fase di rinvio sia stato presieduto da un magistrato autore di altre sentenze pronunciate in cause analoghe e parallele a quella oggetto di rinvio non viola il principio dell'alterità del giudice del rinvio sancito dall'art. 383 c.p.c., né integra una qualche ipotesi di incompatibilità funzionale e, in particolare, quella prevista come causa di astensione obbligatoria dall'art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c. per il caso in cui il giudice abbia nella stessa causa «conosciuto come magistrato in altro grado del processo», né viola l'art. 37, lettera b) del nuovo codice di procedura penale, estensibile analogicamente al processo civile, sotto il diverso profilo della anticipata manifestazione del convincimento del giudice.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11505 del 27 dicembre 1996)

47Cass. civ. n. 1665/1996

In mancanza di ricusazione, la violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astenersi nell'ipotesi di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., per aver conosciuto della causa in altro grado del processo, non comporta nullità della sentenza e non può essere dedotta in sede di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1665 del 4 marzo 1996)

48Cass. civ. n. 8797/1995

La norma dell'art. 51, n. 4 c.p.c., relativa all'obbligo di astensione del giudice che della sua causa «ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo», non è applicabile nell'ipotesi di cassazione per error in procedendo con rinvio (cosiddetto restitutorio o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio (diversamente da quanto accade nell'ipotesi di rinvio cosiddetto proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.) non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8797 del 10 agosto 1995)