Articolo 52 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ricusazione del giudice

Dispositivo

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice (1) di astenersi [51], ciascuna delle parti può (2) proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario (3) (5).

La ricusazione sospende il processo [296], [298] (4).

Note

(1) La norma si riferisce al giudice considerato come persona fisica. Non è pertanto ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, salvo il caso in cui si adducano motivi relativi alle persone fisiche che lo compongono.

(2) Il diritto delle parti di ricusare il giudice non astenutosi viene configurato quale diritto potestativo, di carattere processuale ed esercitabile qualora il procedimento obbligatoriamente previsto dall'art. 51 non venga attivato d'ufficio. Inoltre, si può anche configurare come onere, ovvero una facoltà che il soggetto deve esercitare per evitare conseguenze negative perché se non la esercita entro i termini di legge non ha altri mezzi processuali per far valere il difetto di imparzialità del giudice.

(3) Si tratta di due termini perentori (si cfr.153 c.p.c.). L'atto introduttivo assume la forma del ricorso che deve essere depositato in cancelleria e deve contenere i motivi di ricusazione ed i mezzi di prova a sostegno portati dalle parti.

(4) La presentazione del ricorso determina in via automatica la sospensione del processo. Tuttavia si segnala un recente orientamento giurisprudenziale in base al quale la sospensione viene necessariamente disposta solo nel caso in cui l'istanza di ricusazione sia ammissibile e, pertanto, rispettosa delle condizioni ed i termini prescritti dalla legge (artt.51-52). Durante il periodo di sospensione, gli atti compiuti risultano nulli (si cfr.298 c.p.c.), eccezione fatta per quegli atti adottati in una situazione d'emergenza ovvero i provvedimenti cautelari ex art. 669 quatere ss..

(5) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (31)

1Cass. civ. n. 7993/2025

La formulazione di una proposta di conciliazione da parte del giudice non costituisce motivo di obbligo di astensione o di ricusazione secondo gli artt. 51 e 52 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7993 del 26 marzo 2025)

2Cass. civ. n. 27404/2024

Ai sensi degli artt. 25, comma 2, e 52 c.p.c., il giudice che ha autorizzato il ricorso per la dichiarazione di fallimento non può far parte del collegio che pronuncia sulla stessa dichiarazione. L'inosservanza di tale disposizione costituisce motivo di astensione obbligatoria, la cui violazione può essere fatta valere dalla parte con istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non come motivo di nullità della sentenza, salvo il caso di interesse diretto del giudice nella causa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27404 del 22 ottobre 2024)

3Cass. civ. n. 25251/2024

In materia fallimentare, il giudice delegato che ha escluso un credito dallo stato passivo non può far parte del collegio giudicante nel procedimento di opposizione ex art. 98 L.Fall. promosso dal creditore escluso. La violazione di tale divieto configura un'ipotesi di astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 99, comma 10, L.Fall. In caso di mancata astensione, è riconosciuto alla parte l'onere di proporre ricusazione nelle forme e nei termini previsti dall'art. 52 c.p.c. Tuttavia, l'impossibilità per la parte di conoscere preventivamente la composizione del collegio giudicante - e quindi di esercitare il diritto di ricusazione - costituisce causa di nullità del provvedimento emesso, la quale può essere fatta valere in sede di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25251 del 20 settembre 2024)

4Cass. civ. n. 25111/2024

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022), il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., senza che tale posizione integri una situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., poiché la proposta non rivela una funzione decisoria né assume valore di pronuncia definitiva.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25111 del 18 settembre 2024)

5Cass. civ. n. 25057/2024

Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha proposto la definizione del ricorso può far parte del collegio che adotterà la decisione finale, non sussistendo incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., poiché la proposta non ha valore decisorio né costituisce pronuncia definitiva.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25057 del 18 settembre 2024)

6Cass. civ. n. 20607/2024

La mera presentazione di un'istanza di ricusazione nei confronti di un giudice non determina automaticamente la sospensione del processo in cui è proposta; è necessario che il giudice deliberi l'ammissibilità dell'istanza al fine di contemperare le esigenze di verifica dell'imparzialità e di prevenzione dell'abuso dell'istituto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20607 del 24 luglio 2024)

7Cass. civ. n. 19234/2024

Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il presidente della sezione o il consigliere delegato che abbia formulato la proposta di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza può far parte del collegio che definisce il giudizio senza incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52, c.p.c., in quanto la proposta non ha funzione decisoria.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19234 del 12 luglio 2024)

8Cass. civ. n. 9611/2024

Nel procedimento ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., come disciplinato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n.4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e controllo sulla proposta stessa.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 9611 del 10 aprile 2024)

9Cass. civ. n. 16120/2023

Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16120 del 7 giugno 2023)

10Cass. civ. n. 9460/2023

In tema di ricusazione ex art. 52, comma 2, c.p.c., ove quest'ultima sia preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere, il rimedio accordato è quello di denunciare la nullità della sentenza, ma quest'ultima deve correlarsi alla specifica individuazione della causa di ricusazione che non è stato in precedenza possibile addurre e che si è poi riverberata nella nullità della decisione assunta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato non fondato il motivo di ricorso con il quale la parte aveva dedotto la nullità del decreto assunto dal collegio in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato, ex artt. 25 e 26 l. fall. - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - correlata alla sola difformità fra l'intestazione di tale provvedimento e l'indicazione del verbale di udienza, risultando solo dal primo la presenza del giudice delegato nel collegio, circostanza che aveva comportato l'impossibilità di proporre istanza di ricusazione). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 20/06/2018)(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9460 del 6 aprile 2023)

11Cass. civ. n. 7378/2023

Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c..(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7378 del 14 marzo 2023)

12Cass. civ. n. 1624/2022

L'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice "a quo" ne valuti l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali, sicchè esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice "a quo" non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l'uso distorto dell'istituto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di proseguire il giudizio, in quanto l'istanza di ricusazione era stata formulata per contestare la mancata ammissione delle istanze istruttorie, e quindi palesemente al di fuori dei motivi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51, comma 1, c.p.c.). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2016).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1624 del 19 gennaio 2022)

13Cass. civ. n. 34429/2019

Non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto. (Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019)

14Cass. civ. n. 11225/2019

In tema di ricusazione ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, poiché, una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedimentali senza necessità di ulteriori adempimenti dell'ufficio, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11225 del 24 aprile 2019)

15Cass. civ. n. 24007/2017

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24007 del 12 ottobre 2017)

16Cass. civ. n. 21094/2017

In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione; né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 21094 del 11 settembre 2017)

17Cass. civ. n. 18976/2015

In tema di ricusazione del giudice, la "inimicizia" del ricusato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le "anomalie" denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l'atto come provvedimento giurisdizionale; tuttavia, qualora ricorra tale ipotesi, il giudice della ricusazione deve anche accertare se quelle anomalie, in ipotesi ascrivibili ad altre cause, siano state determinate proprio da grave inimicizia nei confronti del ricusante, su cui incombe il correlato onere di allegare fatti e circostanze rivelatrici dell'esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 18976 del 24 settembre 2015)

18Cass. civ. n. 13018/2015

È inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice solo perché egli ha concorso al rigetto di una precedente istanza di ricusazione della stessa parte, in quanto, fuori della previsione dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., il provvedimento giurisdizionale tipico, non affetto da anomalie evidenti, non rivela grave inimicizia del giudice solo perché contrario all'interesse della parte.–In tema di ricusazione del giudice, non è "causa pendente" tra ricusato e ricusante, ai sensi dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., il giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che il magistrato non assume mai la qualità di debitore di chi abbia proposto la relativa domanda, questa potendo essere rivolta, anche dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18, nei soli confronti dello Stato.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 13018 del 23 giugno 2015)

19Cass. civ. n. 26223/2014

Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 cod. proc. civ., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicché, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26223 del 12 dicembre 2014)

20Cass. civ. n. 22854/2014

La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 22854 del 28 ottobre 2014)

21Cass. civ. n. 16627/2014

Attesa la tassatività dei casi di ricusazione del giudice, soggetti a stretta interpretazione, la "inimicizia" del ricusato, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le "anomalie" siano tali da non consentire neppure di identificare l'atto come provvedimento giurisdizionale; né la "causa pendente" tra ricusato e ricusante, ai sensi della medesima norma, può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato.–Il procedimento di ricusazione del giudice ha natura giurisdizionale, sicché è necessario garantirvi il contraddittorio delle parti del processo cui la ricusazione accede, le quali devono essere messe in condizione di intervenire e adeguatamente interloquire, senza avere diritto, tuttavia, ad uno specifico termine, che non è previsto dalla legge.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 16627 del 22 luglio 2014)

22Cass. civ. n. 1783/2011

L'incompatibilità che, ai sensi dell'art. 51, n. 4, e 52 c.p.c., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell'ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio delle Sezioni Unite investito della decisione sul ricorso avverso un provvedimento disciplinare posto a carico di un magistrato abbiano già deciso sull'impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile "ad un altro grado dello stesso processo".(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1783 del 26 gennaio 2011)

23Cass. civ. n. 27404/2008

Nel giudizio di ricusazione non è possibile individuare una controparte ; il diritto del litigante ad essere giudicato da un giudice terzo e imparziale si estrinseca, infatti, solo nei confronti dell'ordinamento, non sussistendo un contrapposto diritto del giudice a decidere la lite assegnatagli e non essendo ipotizzabile un interesse della controparte del giudizio di merito ad interferire nel giudizio di ricusazione. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto che erroneamente il presidente della corte di merito aveva disposto la notifica dell'istanza di ricusazione al giudice ricusato e al contraddittore ).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27404 del 18 novembre 2008)

24Cass. civ. n. 21287/2007

La pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non dà luogo al vizio di costituzione ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21287 del 10 ottobre 2007)

25Cass. civ. n. 13667/2004

La ricusazione costituisce, come l'astensione, la manifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, inteso come persona fisica, sia imparziale, sicché non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse, singolarmente considerata, ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto. Ed essendo, appunto, la ricusazione strumento volto ad impedire, in presenza di quei motivi, la decisione della causa da parte di giudici concretamente designati, è parimenti da escludere che essa possa essere piegata a perseguire una funzione meramente preventiva, e che possa quindi essere utilizzata indipendentemente dall'effettiva assegnazione della causa ad un collegio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13667 del 22 luglio 2004)

26Cass. civ. n. 10824/2004

Il magistrato che è stato componente della commissione esami per avvocato che abbia disposto l'espulsione di un candidato (e che non abbia firmato il provvedimento di espulsione) non ha l'obbligo di astenersi qualora chiamato a far parte del collegio dinanzi al quale viene proposta da parte del candidato espulso l'azione di risarcimento danni nei confronti di altri componenti della commissione di esame, pur avendo la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza, come previsto dall'art. 51 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10824 del 8 giugno 2004)

27Cass. civ. n. 13570/2000

Nell'ipotesi in cui, dopo la presentazione di istanza di ricusazione nei suoi confronti, il giudice lasci l'ufficio in seguito a trasferimento, ovvero si assenti per lungo tempo (nella specie, per maternità), ben può il Presidente del tribunale sostituire il magistrato assente e disporre la trattazione della causa in cui è intervenuta la ricusazione, senza dover necessariamente attendere la decisione sulla stessa, atteso che l'effetto sospensivo determinato dalla ricusazione non riguarda gli atti dell'amministrazione della giurisdizione qualificabili come processuali in quanto ordinatoriamente preordinati allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, atti nel cui ambito rientra la designazione di uno o più magistrati in sostituzione di quelli trasferiti o in aspettativa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13570 del 12 ottobre 2000)

28Cass. civ. n. 3400/1998

L'art. 52 ultimo comma c.p.c., secondo cui «la ricusazione sospende il processo», deve essere interpretato, alla stregua delle finalità perseguite da tale norma, nel senso che la sospensione non discende dalla mera presentazione di istanza di ricusazione, occorrendo che l'istanza medesima sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell'ambito delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove il giudice competente a decidere sulla richiesta di ricusazione ne accerti l'inammissibilità, il procedimento può continuare, senza necessità d'impulsi di parte o d'ufficio. Pertanto, con riguardo a processo per cassazione, in cui sia stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 377, primo comma, c.p.c., la declaratoria d'inammissibilità della ricusazione di componenti del collegio, che sia stata resa dalla Suprema Corte (in diversa composizione) prima di detta udienza, consente la trattazione e decisione del ricorso, ancorché la declaratoria stessa sia intervenuta dopo la comunicazione e nel corso del termine previsti dal secondo comma del citato art. 377 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3400 del 2 aprile 1998)

29Cass. civ. n. 9549/1995

Nel caso di obbligo di astensione del giudice, la mancata ottemperanza a tale obbligo non incide sulla validità della sentenza ove non sia stata dedotta dalla parte interessata con tempestiva istanza di ricusazione, da proporsi, a norma dell'art. 52 c.p.c., due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici chiamati a decidere la causa, e prima dell'inizio della discussione nel caso contrario.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9549 del 9 settembre 1995)

30Cass. civ. n. 4804/1993

La sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ipso iure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso al detto giudice competente, esclude, nondimeno, l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distorto dell'istituto medesimo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4804 del 24 aprile 1993)

31Cass. pen. n. 3271/1992

Mentre il procuratore speciale è abilitato a formulare la dichiarazione di ricusazione in luogo dell'interessato, lo stesso non può dirsi per il difensore, il quale può soltanto presentare in cancelleria la dichiarazione di ricusazione formulata e sottoscritta dal suo assistito.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3271 del 16 ottobre 1992)