Articolo 54 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordinanza sulla ricusazione

Dispositivo

Note

(1) Visto che il procedimento di ricusazione si riferisce al giudice come persona fisica, il provvedimento con cui si conclude è analogo alla designazione del giudice istruttore fatta al momento della distribuzione delle cause tra i giudici ex art. 168 bis, e, come quello, deve individuare nominativamente il giudice sostituto, che subentra nella stessa posizione giuridica del sostituito.

(2) In virtù del principio di conservazione degli atti in base al quale sono fatti salvi gli atti che, anche se proposti con forma diversa rispetto a quella prescritta dalla legge, hanno comunque raggiunto lo scopo, l'istanza di ricusazione proposta con atto di citazione e non con ricorso è normalmente tollerata.

(3) Tale comma è stato così modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

(4) Nel caso in cui il processo non venga riassunto nel termine perentorio di sei mesi, si ha come conseguenza l'estinzione del giudizio (si cfr.307).

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 21157/2024

2Cass. civ. n. 24007/2017

3Cass. civ. n. 2562/2016

4Cass. civ. n. 9260/2015

5Cass. civ. n. 27404/2008

6Cass. civ. n. 9258/2004

7Cass. civ. n. 9240/2002

8Cass. civ. n. 4577/1997

9Cass. civ. n. 1113/1984

10Cass. civ. n. 1387/1983