Articolo 53 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giudice competente

Dispositivo

Note

(1) Tale comma è stato così sostituito dall'articolo 57, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) Il giudizio di ricusazione si inserisce come un incidente nel processo principale e ha ad oggetto il potere del giudice. Pertanto, il soggetto ricusante si confronta con la controparte del giudizio principale, che deve essere messa nella posizione di contraddire e quindi deve essergli comunicato il deposito del ricorso.Competente a decidere sulla ricusazione, come si evince dalla lettera della norma, deve essere necessariamente un giudice diverso da quello ricusato.

(3) In dottrina si distinguono due posizioni in ordine alla natura del procedimento di ricusazione:1. in base alla tesi della natura amministrativa il giudice ricusato non può considerarsi parte del procedimento e quindi non può essergli deferito nè il giuramento nè l'interrogatorio;2. in base alla tesi della natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione sono parti del giudizio il ricusante, il giudice ricusato, la controparte del ricusante e il P.M. interveniente.Non è ammissibile, invece, l'intervento di terzi.

(4) Il provvedimento conclusivo di tale sommario giudizio riveste la forma dell'ordinanza che ha natura meramente decisoria, ordinatoria e strumentale, in quanto decide su un'istanza diretta a far valere l'imparzialità dell'organo giudicante. Pertanto, non è prevista alcuna impugnazione né la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., salva l'impugnativa al giudice della sola legittimità del capo dell'ordinanza con cui si statuisca circa le spese del procedimento.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 16120/2023

2Cass. civ. n. 24007/2017

3Cass. civ. n. 4098/2017

4Cass. civ. n. 16627/2014

5Cass. civ. n. 9967/2003

6Cass. civ. n. 14574/2002

7Cass. civ. n. 1285/2002

8Cass. civ. n. 1113/1984

9Cass. civ. n. 1387/1983