Articolo 53 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giudice competente

Dispositivo

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (1) (2).

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte (3) (4).

Note

(1) Tale comma è stato così sostituito dall'articolo 57, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) Il giudizio di ricusazione si inserisce come un incidente nel processo principale e ha ad oggetto il potere del giudice. Pertanto, il soggetto ricusante si confronta con la controparte del giudizio principale, che deve essere messa nella posizione di contraddire e quindi deve essergli comunicato il deposito del ricorso.Competente a decidere sulla ricusazione, come si evince dalla lettera della norma, deve essere necessariamente un giudice diverso da quello ricusato.

(3) In dottrina si distinguono due posizioni in ordine alla natura del procedimento di ricusazione:1. in base alla tesi della natura amministrativa il giudice ricusato non può considerarsi parte del procedimento e quindi non può essergli deferito nè il giuramento nè l'interrogatorio;2. in base alla tesi della natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione sono parti del giudizio il ricusante, il giudice ricusato, la controparte del ricusante e il P.M. interveniente.Non è ammissibile, invece, l'intervento di terzi.

(4) Il provvedimento conclusivo di tale sommario giudizio riveste la forma dell'ordinanza che ha natura meramente decisoria, ordinatoria e strumentale, in quanto decide su un'istanza diretta a far valere l'imparzialità dell'organo giudicante. Pertanto, non è prevista alcuna impugnazione né la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., salva l'impugnativa al giudice della sola legittimità del capo dell'ordinanza con cui si statuisca circa le spese del procedimento.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 16120/2023

Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16120 del 7 giugno 2023)

2Cass. civ. n. 24007/2017

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24007 del 12 ottobre 2017)

3Cass. civ. n. 4098/2017

In tema di ricusazione, ove la relativa istanza sia proposta nei confronti di un consigliere della Corte di cassazione, il conseguente procedimento camerale è regolato dall'art. 53, comma 2, c.p.c., con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale, applicabile "ratione materiae", rispetto a quella di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 4098 del 16 febbraio 2017)

4Cass. civ. n. 16627/2014

È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 53, primo comma, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce la decisione sulla ricusazione del giudice togato ad un collegio di soli giudici togati, atteso che il procedimento di ricusazione non è un procedimento "a carico" del giudice ricusato, e neppure un procedimento del quale egli sia "parte", sicché non rileva il generico sospetto di parzialità del giudice della ricusazione in ragione della mera "colleganza" col giudice ricusato.–In tema di procedimento di ricusazione del giudice, l'art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale sulla ricusazione si decide "udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte", attribuisce al giudice ricusato il diritto di essere ascoltato, ma non lo obbliga a rendere informazioni o chiarimenti, tranne che il giudice della ricusazione lo ritenga necessario per finalità istruttorie.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 16627 del 22 luglio 2014)

5Cass. civ. n. 9967/2003

In tema di ricusazione, la disposizione contenuta nell'art. 53 c.p.c., che attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del collegio giudicante del Tribunale o della Corte, va interpretata nel senso che del collegio che decide sull'istanza di ricusazione non debbano comunque far parte il giudice o i giudici ricusati.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9967 del 23 giugno 2003)

6Cass. civ. n. 14574/2002

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (nella specie, corte di cassazione) senza prescrivere, a differenza della corrispondente norma del codice di procedura penale (art. 40), che quel collegio sia composto da giudici appartenenti a sezione diversa da quella del giudice ricusato, atteso che la norma impugnata è conforme al principio di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111 Cost.), prescrivendo che del collegio non faccia parte il giudice ricusato (come si evince dalla previsione della sua audizione, contenuta nel secondo comma), mentre rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore ordinario l'apprezzamento delle diverse esigenze del giudizio civile e di quello penale, che inducono a differenziare discipline dei rispettivi provvedimenti incidentali di ricusazione, anche in ordine alla determinazione dell'organo collegiale competente, senza che per ciò risulti vulnerato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14574 del 12 ottobre 2002)

7Cass. civ. n. 1285/2002

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e in relazione all'art. 41, primo comma c.p.p., nella parte in cui dichiara non impugnabile l'ordinanza che decide sulla ricusazione; infatti, la diversità di disciplina dell'ordinanza che decide sulla ricusazione nel processo civile e nel processo penale è giustificata dalle particolari esigenze sottese a quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1285 del 1 febbraio 2002)

8Cass. civ. n. 1113/1984

Il provvedimento sull'istanza di ricusazione, da parte del giudice indicato come competente dall'art. 53 c.p.c. (nella specie, presidente del tribunale, trattandosi di ricusazione del pretore), non trova ostacolo o preclusione nella circostanza che su tale istanza abbia già deciso lo stesso giudice ricusato, sia pure in termini di dichiarazione d'inammissibilità, tenuto conto che detto giudice ricusato si trova in situazione di carenza assoluta del potere di statuire sull'istanza medesima, sicché la sua decisione deve ritenersi giuridicamente inesistente.–L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto si tratta di un provvedimento privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, né incidente sull'organo-giudice o sui criteri di costituzione del medesimo, ma esclusivamente diretto, in via ordinaria e strumentale, ed in esito ad un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, ad assicurare interessi di ordine generale sull'imparzialità ed il corretto esercizio dell'attività giudiziaria da parte del giudice-persona.–L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza, in quanto si tratta di un provvedimento ordinatorio, privo di contenuto decisorio su posizioni di diritto soggettivo, che definisce un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, in relazione alla tutela di interessi di ordine generale, e che non incide su questioni di competenza, essendo esclusivamente rivolto all'eventuale sostituzione della persona fisica del giudice nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario. Tale principio non resta escluso per il caso in cui detta ordinanza, emanata dal giudice indicato dal citato art. 53 (nella specie, presidente del tribunale su ricusazione del pretore), sia intervenuta dopo che il giudice ricusato abbia già statuito sull'istanza di ricusazione (nella specie, dichiarandone l'inammissibilità), dato che siffatta statuizione deve ritenersi giuridicamente inesistente, in carenza assoluta del relativo potere, e conseguentemente inidonea ad implicare, nei riguardi del successivo provvedimento del giudice competente, questioni denunciabili con il suddetto regolamento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1113 del 14 febbraio 1984)

9Cass. civ. n. 1387/1983

L'accoglimento dell'istanza di ricusazione conferisce giuridica rilevanza all'incapacità relativa al giudice ricusato, con conseguente nullità della sentenza quando tale giudice abbia fatto parte del collegio che ha deciso la controversia, per cui è stato ricusato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1387 del 23 febbraio 1983)