Articolo 63 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Dispositivo

Note

(1) La norma va letta unitamente al disposto di cui all'art. 51 del c.p.c., con la conseguenza che l'obbligo di astensione del consulente tecnico e la possibilità della sua ricusazione sussistono nella sola ipotesi in cui il consulente abbia già prestato assistenza come tale in altro grado del processo, al fine di garantire che il nuovo accertamento avvenga senza preconcetti o altri condizionamenti, in una condizione di oggettiva imparzialità.

(2) Per ciò che concerne l'ipotesi in cui il consulente tecnico non si sia astenuto nonostante la presenza di una delle cause di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 del c.p.c., le parti possono proporre istanza di ricusazione nei modi e nelle forme previste dall'art. 192 del c.p.c.. Infatti, in caso di mancata presentazione dell'istanza di ricusazione entro il termine di cui alla predetta norma resta preclusa alle parti la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, le quali non potranno nemmeno proporre ricorso per cassazione.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 28103/2018

2Cass. civ. n. 9968/2016

3Cass. civ. n. 13667/2004

4Cass. civ. n. 3364/2001

5Cass. civ. n. 3835/1994