Articolo 64 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Responsabilità del consulente

Dispositivo

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti (1).

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro (2). Si applica l'articolo [35] del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti (3).

Note

(1) L'inciso della norma fa riferimento alla responsabilità penale del c.t.u., in relazione alla quale vengono in rilievo l'art. 314 del c.p.e ss. relativi al peculato, l'art. 366 del c.p.in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti e infine l'art. 373 del c.p.in relazione alla falsa perizia o interpretazione.

(2) In tema di responsabilità civile, la norma si riferisce alla responsabilità extracontrattuale che sussiste nei soli casi di dolo e colpa grave nell'esecuzione dell'incarico.Tuttavia, risulta problematica l'individuazione in concreto dei casi di colpa grave, che sembra da escludersi nei soli casi di errore anche se causati da imperizia.Infine, diversamente dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario (si cfr.60), la norma in analisi configura anche una responsabilità disciplinare in quanto il c.t.u. appartiene al relativo ordine professionale ed è anche iscritto all'apposito albo presso gli uffici giudiziari.

(3) Secondo l'opinione dottrinale prevalente il danno causato dalla condotta del consulente è risarcibile solo se provato. Inoltre, al risarcimento può unirsi anche la diversa azione di indebito soggettivo di cui all'art. 2036 del c.c.per l'ingiustificato arricchimento del consulente, esperibile dalla parte che abbia anticipato le spese della consulenza, poi dichiarata nulla.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 3917/2024

La responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio per i danni arrecati alle parti, prevista dall'art. 64 c.p.c., è diretta ed esclusiva, non essendo ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della Giustizia, e non è limitata alla colpa grave, rispondendo il perito per i danni provocati alle parti da un suo comportamento doloso o colposo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria delle parti civili, dei consulenti tecnici designati dal P.M. in sede di indagini preliminari, perché operanti esclusivamente quali ausiliari del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia).–In materia di responsabilità del consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero, la sua valutazione deve essere effettuata sulla base della esatta individuazione dell'ambito oggettivo dell'incarico affidato, onde stabilire se tale incarico sia stato svolto in modo corretto e completo e ciò a prescindere dalle questioni di rito processuale penale, rispetto alle quali il consulente, di fronte ad uno specifico incarico conferito dell'autorità giudiziaria, resta di regola estraneo, non avendo certamente titolo per sindacare l'estensione e la regolarità del proprio mandato e potendo, al più, chiedere chiarimenti al Pubblico Ministero in caso di dubbi sulla esatta individuazione dei limiti di detto mandato. Individuato, dunque, l'ambito oggettivo dell'incarico peritale, il giudice deve valutare se – sul piano scientifico e della diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione – l'incarico è stato svolto in modo diligente nonché, in caso di negligenze, se l'esatto svolgimento degli esami avrebbe, con sufficiente grado di probabilità, determinato un risultato differente ed impedito l'evento dannoso, cioè la necessità di ripetere tali indagini.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3917 del 13 febbraio 2024)

2Cass. civ. n. 13636/2018

La redazione della perizia giurata di stima volta, ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli non quotati nei mercati regolamentati non è assistita dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico, con la conseguenza che l'Amministrazione può verificare l'effettivo valore di tali beni ove emergano fondate ragioni per ritenere che la stessa sia priva dei requisiti di affidabilità ed obiettività di giudizio, senza che a ciò osti il richiamo all'applicabilità a detta perizia dell'art. 64 c.p.c., che ha il solo scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla medesima responsabilità penale del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 13636 del 30 maggio 2018)

3Cass. civ. n. 13010/2016

Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13010 del 23 giugno 2016)

4Cass. civ. n. 18313/2015

Il consulente tecnico d'ufficio svolge, nell'interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18313 del 18 settembre 2015)

5Cass. civ. n. 11474/1992

La domanda diretta ad ottenere dal consulente tecnico la restituzione di somme corrispostegli, in relazione ad una consulenza poi dichiarata nulla, fa valere il diritto della parte alla ripetizione di un indebito oggettivo senza trovare preclusione, diretta o indiretta, nelle disposizioni dell'art. 64 c.p.c. — che concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito — ed è soggetta alle ordinarie regole della competenza per valore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11474 del 21 ottobre 1992)

6Cass. civ. n. 3897/1981

La diligenza nell'esecuzione delle indagini affidategli, costituendo (ex artt. 64 e 193 c.p.c.) un preciso, quanto ovvio, obbligo del consulente, rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell'ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice, che, pertanto non è dispensato dal dovere di valutare l'intrinseca attendibilità del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3897 del 15 giugno 1981)