Articolo 64 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Responsabilità del consulente

Dispositivo

Note

(1) L'inciso della norma fa riferimento alla responsabilità penale del c.t.u., in relazione alla quale vengono in rilievo l'art. 314 del c.p.e ss. relativi al peculato, l'art. 366 del c.p.in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti e infine l'art. 373 del c.p.in relazione alla falsa perizia o interpretazione.

(2) In tema di responsabilità civile, la norma si riferisce alla responsabilità extracontrattuale che sussiste nei soli casi di dolo e colpa grave nell'esecuzione dell'incarico.Tuttavia, risulta problematica l'individuazione in concreto dei casi di colpa grave, che sembra da escludersi nei soli casi di errore anche se causati da imperizia.Infine, diversamente dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario (si cfr.60), la norma in analisi configura anche una responsabilità disciplinare in quanto il c.t.u. appartiene al relativo ordine professionale ed è anche iscritto all'apposito albo presso gli uffici giudiziari.

(3) Secondo l'opinione dottrinale prevalente il danno causato dalla condotta del consulente è risarcibile solo se provato. Inoltre, al risarcimento può unirsi anche la diversa azione di indebito soggettivo di cui all'art. 2036 del c.c.per l'ingiustificato arricchimento del consulente, esperibile dalla parte che abbia anticipato le spese della consulenza, poi dichiarata nulla.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 3917/2024

2Cass. civ. n. 13636/2018

3Cass. civ. n. 13010/2016

4Cass. civ. n. 18313/2015

5Cass. civ. n. 11474/1992

6Cass. civ. n. 3897/1981