Articolo 66 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sostituzione del custode

Dispositivo

Note

(1) La norma disciplina l'ipotesi della sostituzione del custode, che può aversi solo con specifico provvedimento (ordinanza non impugnabile, di cui all'art. 177 comma 2) del giudice che lo ha nominato (di massima è il giudice istruttore); tuttavia, in caso di urgenza, possono provvedervi anche altri organi giurisdizionali.La richiesta di sostituzione avanzata dal custode può essere negata nel caso in cui sia impossibile provvedere ad una custodia diversa.Inoltre, è bene precisare il custode non ha diritto a conservare l'incarico affidatogli, potendo il giudice sostituirlo con altri, senza indennizzo e senza motivo specifico, per cui sarebbe vana una sua opposizione.L'ordinanza di sostituzione è priva di efficacia definitiva e quindi è impugnabile solamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c.qualora si contesti il potere del giudice di emettere il provvedimento.

(2) Tale comma è stato così sostituito ex art. 59, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il previgente comma così recitava: "Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente". Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c., in particolare la nota (1).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 6064/1995

2Cass. civ. n. 5352/1994

3Cass. civ. n. 9968/1992

4Cass. civ. n. 9688/1990

5Cass. civ. n. 6254/1982

6Cass. civ. n. 207/1973