Articolo 67 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Responsabilità del custode

Dispositivo

Note

(1) La norma individua una responsabilità sia civile che penale del custode. L'onere di provare il danno e la responsabilità del custode incombe su chi la invoca, mentre al custode spetta la sola prova della sua diligenza.Per quanto riguarda la responsabilità civile, si tratta di una responsabilità diretta e personale del custode nei confronti delle parti. Tuttavia, il custode è responsabile anche nei confronti dei terzi se arreca loro un danno nell'adempimento dei suoi compiti o quando eccede la sfera dei poteri a lui conferiti.La definitiva qualificazione del comportamento del custode come responsabile spetta però esclusivamente al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 10014/2017

2Cass. civ. n. 24257/2007

3Cass. civ. n. 10252/2002

4Cass. civ. n. 4464/1985

5Cass. civ. n. 6115/1984