Articolo 68 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Altri ausiliari
Dispositivo
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo [disp. att. 52, 53, 161, 194] (1).
Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge (2).
Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica (3).
Note
(1) Per ausiliario del giudice si intende il soggetto che esercita una funzione strumentale al provvedimento che il giudice emette al termine di un determinato procedimento. Una volta nominati gli ausiliari devono necessariamente prestare giuramento ai sensi degli artt. 161 e 194 disp. att..
(2) La l. 3 agosto 1998, n. 302 ha previsto la facoltà per il giudice di nominare dei notaio delegati al compimento di alcune attività relative all'esecuzione forzata relativa a beni immobili o beni mobili registrati. Ad esempio è possibile che il giudice deleghi ad un notaio ile operazioni di vendita con incanto, o il compito di stendere il certificato notarile attestante le risultanze delle visure ipocatastali, o il compito di formare il progetto di distribuzione del ricavato dell'espropriazione (si cfr.581,591 bis,534 bisc.p.c.). In tutti questi casi il notaio delegato dovrà riferire dei risultati delle operazioni da lui compiute al giudice che lo ha nominato.
(3) L'intervento della forza pubblica viene richiesto ogni qual volta vi siano delle oggettive difficoltà nell'esecuzione delle determinazioni del giudice o dell'ufficiale giudiziario. Tale richiesta non può però essere configurata come come un atto di nomina, poichè gli appartenenti alle forze dell'ordine hanno l'obbligo per legge di agevolare l'attività ed eseguire gli ordini dell'autorità giudiziaria.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 4327/2024
L'affidamento del minore ai servizi sociali può configurarsi come un mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali, ai quali possono essere attribuiti compiti di accertamento e compiti ausiliari ex art. 68 c.p.c., senza che ciò comporti una limitazione della responsabilità genitoriale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4327 del 19 febbraio 2024)
2Cass. civ. n. 2152/2012
L'esperto stimatore, nominato dal tribunale nell'ambito del procedimento di determinazione del valore delle azioni del socio recedente, di cui all'art. 2437-ter, sesto comma, c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., mettendo egli a disposizione delle parti il risultato della propria opera di valutazione al fine della regolazione delle loro posizioni. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato, secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in base alla tariffa giudiziale prevista per tutti gli ausiliari del giudice e non, invece, in base alla tariffa professionale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2152 del 14 febbraio 2012)
3Cass. civ. n. 8115/1999
In un procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il soggetto incaricato, dal giudice della esecuzione, del compimento di un'attività materiale (nella specie, la ricostruzione di parte di un immobile) rientra nell'ampia categoria degli ausiliari del giudice prevista dall'art. 68 c.p.c., configurandosi come persona idonea al compimento di atti (nella specie, attività materiale) che il giudice non è in grado di compiere da solo. Da ciò consegue che, giusta l'espressa previsione di cui agli artt. 52 e 53 att. c.p.c., in riferimento a tale categoria di soggetti, la liquidazione del compenso vada fatta, con decreto, dallo stesso giudice che ha provveduto alla loro nomina.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8115 del 27 luglio 1999)
4Cass. civ. n. 4714/1983
La scelta dell'ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale - non esistendo alcun espresso divieto al riguardo - può, nel giudizio di appello nominare lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa l'obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, i quali, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4714 del 12 luglio 1983)