Articolo 79 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Istanza di nomina del curatore speciale
Dispositivo
La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante (1).
Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse [100].
Note
(1) La norma in analisi attribuisce al P.M., all'incapace, ai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interesse anche al rappresentante, ovvero a qualunque parte vi abbia interesse, la legittimazione a richiedere la nomina di un curatore speciale (si cfr.75). Così disponendo il legislatore ha inteso evitare il ricorso ad una nomina d'ufficio per non derogare al principio della domanda (si cfr.99) e per evitare che il conflitto d'interessi, di cui all'art. 78, provochi automaticamente la fine della rappresentanza.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 29987/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29987 del 30 ottobre 2023)
2Cass. civ. n. 1808/1979
L'esistenza di un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, se può legittimare una delle altre parti, che vi abbia interesse, a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato ai sensi dell'art. 79 cpv. c.p.c., non può essere dedotta da tale parte per farne derivare l'invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78 cpv. c.p.c. è esclusivamente quello della parte rappresentata e non anche quello delle altre parti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1808 del 29 marzo 1979)