Articolo 79 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Istanza di nomina del curatore speciale

Dispositivo

Note

(1) La norma in analisi attribuisce al P.M., all'incapace, ai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interesse anche al rappresentante, ovvero a qualunque parte vi abbia interesse, la legittimazione a richiedere la nomina di un curatore speciale (si cfr.75). Così disponendo il legislatore ha inteso evitare il ricorso ad una nomina d'ufficio per non derogare al principio della domanda (si cfr.99) e per evitare che il conflitto d'interessi, di cui all'art. 78, provochi automaticamente la fine della rappresentanza.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 29987/2023

2Cass. civ. n. 1808/1979