Articolo 80 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Provvedimento di nomina del curatore speciale
Dispositivo
L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede [121], [125] (1) (2) (3) (4).
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto [135] (5). Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta [65].
[*omissis*] (6).
Note
(1) Per quanto riguarda la forma che deve rivestire l'istanza di nomina del curatore speciale, si precisa che la legge non predetermina nessuna forma specifica, richiedendo soltanto che questa venga formulata in modo da risultare idonea al raggiungimento del suo scopo. In tale ambito vige infatti il principio della libertà delle forme ai sensi dell'art. 121 del c.p.c..
(2) L'organo competente ad emanare il provvedimento di nomina è quello competente a conoscere il merito della causa (c.d. competenza per relationem).
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 31, lettera a), della L. 26 novembre 2021, n. 206.
(4) La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
(5) La norma in esame ha carattere sussidiario, trovando applicazione solo in mancanza di un rimedio speciale a cui fare riferimento. Ad esempio nell'ipotesi di conflitto d'interesse tra minore e genitore trova applicazione l'art. 320 del c.c.che prevede la nomina del curatore speciale per il minore da parte del giudice tutelare (si cfr.732), restando esclusa l'applicazione dell'art. 78 del c.p.c., ultimo comma e, di conseguenza, dell'art. 80 del c.p.c..
(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto la soppressione di tale comma.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 21979/2024
Non è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare in caso di nomina di un curatore speciale per il minore per conflitto di interessi con i genitori. La nomina del curatore ex art. 80 c.p.c. può essere effettuata d'ufficio in corso di causa quando l'esigenza emerga durante il giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21979 del 5 agosto 2024)
2Cass. civ. n. 21452/2023
Il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non avendo contenuto decisorio né attitudine ad acquisire carattere definitivo, non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost..(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21452 del 19 luglio 2023)
3Cass. civ. n. 7362/2015
Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7362 del 13 aprile 2015)
4Cass. civ. n. 4491/1982
Nel caso di conflitto di interessi fra un minore ed il genitore esercente la potestà, insorto in relazione ad un giudizio pendente, la nomina del curatore speciale del minore compete, a norma dell'art. 320 ultimo comma c.c., unicamente al giudice tutelare, in quanto la norma di cui all'art. 78 ultimo comma c.p.c. ha carattere sussidiario e non è quindi applicabile al conflitto di interessi fra il genitore ed il minore, che è espressamente contemplato dal citato art. 320. Pertanto, la nomina del curatore speciale da parte del presidente dell'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la causa, invece che da parte del giudice tutelare, comporta un vizio del procedimento che determina la nullità della sentenza, la quale può essere dedotta da qualsiasi parte, attenendo alla regolarità del contraddittorio sulla quale il giudice deve, a norma dell'art. 182 c.p.c., indagare anche d'ufficio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4491 del 10 agosto 1982)
5Cass. civ. n. 1693/1974
Il provvedimento con cui viene nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. ha natura di atto di volontaria giurisdizione, e non è né decisorio né definitivo, potendo la sua legittimità essere controllata nel giudizio al quale esso è preordinato. Pertanto, non è impugnabile col ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost. il decreto del presidente della corte d'appello che dichiari irreclamabile il provvedimento di nomina adottato, ai sensi del citato art. 78, dal presidente del tribunale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1693 del 7 giugno 1974)