Articolo 86 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Difesa personale della parte

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame si riferisce alla figura di avvocato legalmente esercente, ovvero all'avvocato iscritto nell'apposito albo del distretto della Corte di appello, nel quale si trova l'ufficio giudiziario adito, non essendo sufficiente, per essere considerato tale, la sola abilitazione all'esercizio della professione.

(2) Tale articolo dispone una vera e propria esenzione dall'onere del patrocinio (si cfr. l'art. 82), e considera che non sia necessario rilasciare una procura a se stessi poichè ritiene sufficiente che la parte dichiari di avere i requisiti per esercitare l'ufficio di difensore.

(3) E' bene segnalare alcune fattispecie particolari. Ad esempio, l'amministratore di un condominio che sia abilitato alla professione forense, può agire direttamente in giudizio per riscuotere i contributi condominiali senza un'ulteriore procura.Ancora, il curatore dell'eredità giacente sempre abilitato alla professione forense presso il foro del giudice adito ha la facoltà di costituirsi personalmente quale difensore della curatela cumulando le posizioni di parte e di difensore.

(4) La morte o la perdita della capacità processuale di colui che si è costituito personalmente essendo abilitato determina l'interruzione del processo (v.300).

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 15666/2025

2Cass. civ. n. 8886/2025

3Cass. civ. n. 24279/2024

4Cass. civ. n. 16385/2024

5Cass. civ. n. 7356/2024

6Cass. civ. n. 3472/2024

7Cass. civ. n. 2650/2024

8Cass. civ. n. 31141/2023

9Cass. civ. n. 26688/2023

10Cass. civ. n. 6197/2021

11Cass. civ. n. 6518/2019

12Cass. civ. n. 1518/2019

13Cass. civ. n. 9/2019

14Cass. civ. n. 2193/2008

15Cass. civ. n. 3598/2003

16Cass. civ. n. 10956/2001

17Cass. civ. n. 6947/1992

18Cass. civ. n. 3879/1979