Articolo 87 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

Dispositivo

Note

(1) La norma prevede la facoltà di conferire il mandato difensivo a più difensori. In questo caso, ciascuno dei difensori in mancanza di una diversa volontà della parte che indichi il mandato come congiuntivo ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che deve ritenersi validamente proposto il ricorso se è sottoscritto solamente da uno di essi.

(2) In seguito alla nomina da parte del giudice di un consulente tecnico d'ufficio, le parti possono liberamente, entro il termine a tal fine assegnato dal giudice istruttore, scegliere, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (si cfr. l'art. 201). Il consulente di parte rappresenta la parte stessa nel limitato ambito delle indagine tecniche. Riveste la ruolo di ausiliario della parte.

(3) Le osservazioni indicate dal consulente tecnico di parte non costituiscono mezzi di prova bensì semplici allegazioni difensive, pertanto il giudice di merito non è tenuto a motivare specificamente le ragioni per cui se ne discosta nell'ipotesi di dissenso da tali osservazioni e di accoglimento delle considerazioni svolte dal C.T.U..

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 7037/2020

2Cass. civ. n. 9242/2000

3Cass. civ. n. 6283/1985

4Cass. civ. n. 4460/1985

5Cass. civ. n. 3745/1985

6Cass. civ. n. 245/1983