Articolo 109 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Estromissione dell'obbligato

Dispositivo

Note

(1) La norma trova applicazione nel caso in cui le parti del giudizio si contendano la titolarità della prestazione, ovvero il diritto ad ottenere la prestazione da parte del debitore, il quale può dichiararsi pronto ad eseguirla effettuando il deposito liberatorio della somma dovuta evitando così le conseguenze della mora debendi.

(2) In dottrina manca l'uniformità di vedute in ordine alla natura del provvedimento con cui viene disposta l'estromissione. Secondo alcuni autori ha la forma dell'ordinanza, in analogia con quanto disposto dall'art. precedente (art. 108); secondo altri con sentenza, in quanto definisce il giudizio nei confronti dell'obbligato.E' bene precisare che il terzo estromesso, diventando estraneo al processo, può eventualmente essere sentito come testimone nella causa dalla quale è uscito.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 12473/2024

2Cass. civ. n. 18740/2003

3Cass. civ. n. 745/2000

4Cass. civ. n. 596/1980

5Cass. civ. n. 3502/1978

6Cass. civ. n. 1690/1978

7Cass. civ. n. 252/1978

8Cass. civ. n. 3771/1977

9Cass. civ. n. 1833/1976

10Cass. civ. n. 338/1974