Articolo 108 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Estromissione del garantito

Dispositivo

Note

(1) La dottrina ritiene che la norma trovi applicazione solo nei casi di garanzia propria, ovvero quando causa principale e causa di garanzia hanno in comune lo stesso titolo, anche se la giurisprudenza ha esteso l'ambito di applicazione alle ipotesi di garanzia impropria, in cui la connessione fra le cause è di mero fatto (art. 32). L'estromissione deve essere chiesta dal garantito ed accettata dall'attore. Una volta estromesso il garantito, il processo è proseguito da chi è tenuto a garantirlo, in qualità però di sostituto processuale (art. 81). L'estromesso, infatti, rimanendo titolare del diritto sostanziale di cui si controverte, può di nuovo intervenire nel processo nonché impugnare la sentenza che spiegherà effetti anche nei suoi confronti.

(2) L'estromissione viene dichiarata dal giudice con ordinanza irrevocabile, anche se non mancano alcune voci in dottrina secondo le quali tale ordinanza sarebbe impugnabile innanzi al collegio (art. 178), mentre per altri sarebbe solo modificabile o revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa (art. 177).

(3) La norma si riferisce alla sentenza di merito, ma non è escluso che anche gli effetti di una sentenza processuale possano essere estesi anche al garantito.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 4552/2024

2Cass. civ. n. 15734/2007

3Cass. civ. n. 13968/2004

4Cass. civ. n. 13766/2004

5Cass. civ. n. 12899/2004

6Cass. civ. n. 8458/2004

7Cass. civ. n. 2236/1981

8Cass. civ. n. 1236/1964