Articolo 117 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Interrogatorio non formale delle parti

Dispositivo

Il giudice, in qualunque stato e grado (1) del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa (2). Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Note

(1) A differenza di quello formale rivolto a provocare la confessione, l'interrogatorio libero approda a delle risultanze che non possono costituire prove piene, ma solo ad argomenti di prova (art. 116, secondo comma). L'interrogatorio libero si caratterizza proprio perchè ha ad oggetto i fatti di causa che il giudice può esaminare al fine di ottenere dei chiarimenti su quanto allegato o comunque emerso nella causa. Non essendo un mezzo di prova, può essere disposto in qualsiasi momento anche dal giudice cui è stato fatto rinvio dalla Cassazione, al quale è fatto divieto di assumere nuove prove.

(2) L'opinione dottrinale prevalente ammette la possibilità di una confessione anche in sede di interrogatorio libero o informale, nel caso in cui le dichiarazioni della parte siano del tutto spontanee o non provocate dal giudice e sostenute dall' animus confitenti, purché il verbale di udienza, in cui la dichiarazione è resa, sia sottoscritto dalla parte dichiarante personalmente.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 7993/2025

Il giudice può disporre la rimessione sul ruolo, per l'interrogatorio libero delle parti finalizzato ad esperire il tentativo di conciliazione o per la formulazione di una proposta transattiva, anche dopo avere fatto precisare le conclusioni e trattenuto la causa in decisione, in considerazione della mancanza di preclusioni desumibili dagli artt. 185 e 185 bis c.p.c. e del favore del legislatore per i metodi di risoluzione alternativa delle controversie, che depone per una lettura non restrittiva delle predette disposizioni.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7993 del 26 marzo 2025)

2Cass. civ. n. 27558/2024

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., l'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale non può essere trasposto come prova civile o prova atipica, ma può essere considerato dal giudice civile come argomento di prova ex art. 117 c.p.c. Tuttavia, il giudice del rinvio può procedere autonomamente a disporre nuovi interrogatori se lo ritiene necessario.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 27558 del 24 ottobre 2024)

3Cass. civ. n. 30992/2023

L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 30992 del 7 novembre 2023)

4Cass. civ. n. 27407/2014

In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27407 del 29 dicembre 2014)

5Cass. civ. n. 20736/2014

La natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero non incide sulla sua libera valutazione da parte del giudice, che può legittimamente trarre dalle dichiarazioni rese dalla parte in tale sede un convincimento contrario all'interesse della medesima ed utilizzare tali dichiarazioni quale unica fonte di prova.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20736 del 1 ottobre 2014)

6Cass. civ. n. 17239/2010

Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 c.p.c., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17239 del 22 luglio 2010)

7Cass. civ. n. 5290/2008

La mancata valutazione delle risultanze dell'interrogatorio libero (da cui il giudice può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento per rafforzare o disattendere le prove già acquisite al processo) costituisce espressione del potere discrezionale del giudice del merito e, conseguentemente, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5290 del 28 febbraio 2008)

8Cass. civ. n. 2888/1996

Non è viziata da omessa motivazione la sentenza nella quale il giudice non abbia preso in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, consentendo di ritenere come ammessi, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2888 del 29 marzo 1996)

9Cass. civ. n. 7644/1994

Le dichiarazioni rese dalla parte nell'interrogatorio libero di cui all'art. 117 c.p.c., pur non essendo un mezzo di prova, possono essere fonte, anche unica, del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza ed attendibilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7644 del 3 settembre 1994)

10Cass. civ. n. 2698/1988

Il divieto per il giudice di rinvio di assumere nuove prove (salvo che la relativa necessità insorga dalla sentenza di annullamento) non riguarda l'interrogatorio non formale delle parti, il quale non integra un mezzo di prova e può essere disposto «in qualunque stato e grado del processo» (art. 117 c.p.c.), con la funzione di fornire elementi sussidiari per la valutazione delle prove già acquisite.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2698 del 30 marzo 1988)

11Cass. civ. n. 4002/1986

Nel nuovo rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado — salva la valutazione della sua indispensabilità da parte del giudice dell'appello — è prescritto senza alcuna sanzione di nullità in quanto, pur essendo diretto all'accertamento della verità, non è preordinato a fini probatori né — come invece avviene nel rito ordinario (art. 117 c.p.c.) — a provocare la confessione della parte. Conseguentemente la mancata considerazione di esso, in quanto costituente solo un elemento sussidiario di convincimento, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4002 del 16 giugno 1986)

12Cass. civ. n. 801/1983

In sede di interrogatorio non formale ex art. 117 c.p.c., la parte può, ma non deve farsi assistere dal proprio difensore, configurandosi al riguardo una mera facoltà della parte stessa.–Seppure l'interrogatorio non formale ex art. 117 c.p.c. non costituisce normalmente un mezzo di prova, tuttavia le dichiarazioni rese dalle parti durante lo stesso possono essere prese in considerazione come elementi indiziari al fine della decisione, soprattutto quando non contrastino tra loro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 801 del 29 gennaio 1983)

13Cass. civ. n. 1377/1981

Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur non contenendo alcuna confessione, possono costituire il fondamento del convincimento del giudice, e ciò specialmente nelle controversie di lavoro, nelle quali l'interrogatorio suddetto è previsto e regolato come un atto istruttorio obbligatorio per il giudice di primo grado.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1377 del 11 marzo 1981)