Articolo 118 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordine d'ispezione di persone e di cose

Dispositivo

Il giudice può ordinare (1) alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [disp. att. 93], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli [351] e [352] del codice di procedura penale (2).

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo (3), il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo [116], secondo comma (4).

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500 (5).

Note

(1) L'ispezione viene disposta discrezionalmente dal giudice con ordinanza revocabile e modificabile ex177. L'ordinanza de quo deve essere comunicata alle parti costituite solamente se viene pronunciata fuori udienza e deve essere motivata in maniera adeguata, indicando i presupposti di ammissibilità, del tempo, del luogo e delle modalità di esecuzione dell'ispezione (si cfr. per le concrete modalità di attuazione l'art. 258 del c.p.c.e ss.).

(2) L'ispezione viene disposta solo se è indispensabile per la conoscenza dei fatti di causa, quando non è suscettibile di arrecare un danno grave alla parte o al terzo e quando non comporti la violazione del segreto professionale, d'ufficio o di Stato.

(3) Nel caso in cui l'ispezione possa essere fonte di un grave danno alla riservatezza o si concretizzi nella violazione di segreti penalmente tutelati, il soggetto è legittimato a impedirla adducendo quindi un "giusto motivo".

(4) Tale articolo è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(5) L'ultimo comma della norma in esame è stato modificato ad opera della legge 69/2009 con il chiaro intento di rendere efficace il deterrente rappresentato dalla pena pecuniaria a carico del terzo renitente.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 19760/2025

In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19760 del 17 luglio 2025)

2Cass. civ. n. 31622/2024

Il disposto dell'art. 6 dello Statuto dei lavoratori - che prevede i casi in cui sono consentite, ai fini della tutela del patrimonio aziendale, le visite personali di controllo sul lavoratore - riguarda unicamente le ispezioni corporali, ma non anche quelle sulle cose del lavoratore, atteso che la norma citata - da interpretarsi letteralmente - prevede solo la "visita personale" che nell'ordinamento processuale sia civile (artt. 118 e 258 cod. proc. civ.) che penale (art. 309 cod. proc. pen.) è tenuta distinta dall'ispezione di cose e luoghi (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte del merito, nel dichiarare legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente, ritenuto responsabile di essersi appropriato nel luogo di lavoro di beni aziendali, aveva escluso che la richiesta di apertura di una scatola di cartone in suo possesso al momento dell'uscita dal luogo di lavoro, formulata da parte degli incaricati della società datrice di lavoro, fosse suscettibile di determinare la violazione della citata disposizione).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 31622 del 9 dicembre 2024)

3Cass. civ. n. 4910/2024

La motivazione per relationem, ovvero il richiamo alle argomentazioni svolte in un altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale, è ammessa dall'art. 118 c.p.c. e non costituisce ricorso alla scienza privata del giudice.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4910 del 23 febbraio 2024)

4Cass. civ. n. 36082/2023

L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 119 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 36082 del 27 dicembre 2023)

5Cass. civ. n. 13431/2007

Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli ha escluso la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità per conoscere i fatti di causa. (Rigetta, App. Napoli, 26 Febbraio 2002).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13431 del 8 giugno 2007)

6Cass. civ. n. 15430/2006

In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15430 del 7 luglio 2006)

7Cass. civ. n. 8526/2003

La motivazione di rigetto dell'istanza relativa a una ispezione giudiziale dei luoghi non deve essere data necessariamente in maniera espressa ma può desumersi implicitamente anche dalla stessa ratio decidendi della sentenza sulla base della valutazione dei fatti ritenuti già provati.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8526 del 28 maggio 2003)

8Cass. civ. n. 2716/1998

Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del non accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli non ne ha ravvisato la necessità.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2716 del 12 marzo 1998)

9Cass. civ. n. 3260/1997

L'ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione - in funzione di un'esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità - di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le «cose», di cui può chiedersi l'ispezione, rientrano in sé stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l'acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell'imprenditore (art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c.), di queste è ammissibile soltanto l'esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3260 del 16 aprile 1997)

10Cass. civ. n. 2760/1996

Ogni qualvolta la parte abbia la possibilità di richiedere l'esibizione dei documenti che interessano, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c. (in relazione all'art. 2711, secondo comma, c.c.), questo è sufficiente ad escludere che il giudice possa disporre del potere d'ordinare d'ufficio un'ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti, atteso che l'ordine d'ispezione ex art. 118 c.p.c. rientra tra i poteri d'ufficio del giudice, il cui esercizio è perciò stesso logicamente subordinato alla mancanza di idonei mezzi dei quali possa avvalersi la parte sulla quale grava l'onere della prova.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2760 del 27 marzo 1996)

11Cass. civ. n. 7953/1990

L'ordine, impartito nel corso di un giudizio civile ad un istituto di credito, di esibire copia di un assegno bancario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, anche in relazione all'accertamento del necessario requisito della indispensabilità, e non trova limiti nel rispetto del segreto bancario, in quanto l'unico limite opponibile a detto provvedimento è quello posto per l'ispezione di cose dall'art. 118 c.p.c. (espressamente richiamato dal citato art. 210 c.p.c.), costituito dalla mancanza di un grave danno per la parte o per il terzo e della esigenza di non violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p. (tra i quali non è ricompreso quello bancario).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7953 del 7 agosto 1990)

12Cass. civ. n. 2225/1976

L'ispezione di persone o di cose rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è condizionato dall'impulso di parte. Essa non è, pertanto, compresa nel generale divieto di nuovi mezzi istruttori nel giudizio di merito. Il comma 1 dell'art. 118 c.p.c. riserva al giudice del merito uno strumento estremo di conoscenza, esperibile (non per sopperire all'inerzia della parte onerata della prova, ma) per acquisire alla realtà del processo, mediante indagine diretta, elementi essenziali del fatto controverso, già ben determinati nella dialettica processuale, che egli ritenga di non poter altrimenti valutare, in un senso o nell'altro, nell'emettere il giudizio a cui non può sottrarsi. Il mancato esperimento di tale mezzo istruttorio non ha, di per sé, rilevanza nel giudizio per cassazione, salvo che il giudice del merito abbia motivato il mancato avvalersi dei relativi poteri adducendo impedimenti giuridicamente inesistenti od inapplicabili, oppure quando non abbia motivato affatto sul tema, ed, in entrambi i casi, egli stesso abbia, in fondo, manifestato nella sua sentenza che esigenze di giustizia in realtà concorrevano a rendere concretamente necessaria quell'istruttoria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2225 del 15 giugno 1976)