Articolo 120 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pubblicità della sentenza

Dispositivo

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet da lui designati (1).

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato (2).

Note

(1) Lo strumento descritto dalla norma in commento non va confuso con la pubblicazione della sentenza di condanna prevista dall'art. 186 c.p., in quanto funge da riparazione parziale, che contribuisce con altri strumenti alla integrale soddisfazione del danneggiato. tale strumento ha lo scopo sia di riparare un danno non patrimoniale sia di tutelare il generale interesse alla circolazione di notizie non false, qui realizzata assieme a quella di prevenzione di tutte le altre conseguenze che quella falsità avrebbe potuto determinare (danni futuri). Questo consente di ordinare la pubblicazione anche in assenza di uno specifico danno da risarcire.La pubblicità della decisione può avvenire non solo su uno o più giornali, ma con la riforma della l.69/2009 anche sui siti internet indicati dal giudice.Alcune fattispecie applicative si rinvengono ad es. in relazione alla tutela del diritto al nome (v. c.c.72), delle invenzioni industriali (art. 85, r.d. 29-6-1939, n. 1127), del diritto d'autore (art. 166, r.d. 22-4-1941, n. 633).

(2) Oggetto della pubblicità di cui alla norma in analisi è un estratto, in quanto non risulta necessario render noto l'intero provvedimento: quest'ultimo può essere tanto una sentenza quanto un provvedimento d'urgenza emesso ex art. 700 c.p.c.. La stessa deve essere eseguita dal soccombente a sue spese e qualora questo non provveda, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta mettendo a carico del soccombente le spese sostenute per la pubblicazione.Nel caso in cui la questione sia di notevole risonanza, l'inserzione può esser disposta in più giornali o altri mezzi di diffusione delle notizie come i siti internet, intendendoli estensivamente, se necessario, per raggiungere lo scopo.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 21651/2023

L'ordine di pubblicazione della decisione per estratto su siti giornalistici a norma dell'art. 120 c.p.c., costituisce l'oggetto di un potere discrezionale del giudice, e quindi una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi: onde, in tema di lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere certo automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza sui quotidiani.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21651 del 20 luglio 2023)

2Cass. civ. n. 1091/2016

In tema di lesione del diritto all'immagine ed alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza su un quotidiano, costituendo tale misura, oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1091 del 21 gennaio 2016)

3Cass. civ. n. 21835/2009

In tema di brevetto per invenzioni industriali, la mera nullità del brevetto non giustifica l'ordine di pubblicazione della sentenza, ai sensi della regola generale dell'art. 120 c.p.c., come pure della normativa speciale di cui agli artt. 85 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e 126 del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30, allorché non sussista alcun accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale o del danno da risarcire, essendo sufficiente, al fine di ripristinare la legalità violata, la necessaria pubblicità della pronuncia, garantita dall'obbligatoria annotazione nel registro del brevetti tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21835 del 14 ottobre 2009)

4Cass. civ. n. 16078/2001

In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, la sentenza di condanna del giornalista in sede penale per il reato di diffamazione è sempre passibile di pubblicazione, a prescindere dal maggiore o minore tasso di tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti, purché l'offesa alla persona, o, per essa, ai suoi più prossimi eredi, sia suscettibile di riparazione mercé la detta pubblicazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16078 del 20 dicembre 2001)

5Cass. civ. n. 2491/1993

Il potere discrezionale che l'art. 120 c.p.c. attribuisce al giudice di merito in ordine alle modalità ed estensione della pubblicazione della sentenza, nonché alla scelta del giornale, nei casi in cui ne sia riconosciuta l'utilità per la riparazione in forma specifica del danno, trova un limite solo nell'esigenza di razionalità ed adeguatezza della pronuncia e nel divieto di ultrapetizione, in relazione al quale il giudice non può ordinare la pubblicazione, se questa non è stata richiesta, o imporre una pubblicazione integrale della sentenza, se questa è stata richiesta per estratto, o in più giornali e per più volte consecutive, quando questa è stata richiesta solo in un giornale o per una sola volta.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2491 del 1 marzo 1993)

6Cass. civ. n. 600/1966

La concorrenza sleale è suscettibile di arrecare un pregiudizio economico pur nella sua stessa configurazione obiettiva, ma l'art. 2600 c.c., in omaggio al principio dell'imputabilità, la considera come fonte di un'obbligazione risarcitoria solo se i relativi atti siano stati compiuti con dolo o colpa. In tal caso, il giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza e il relativo provvedimento assume, quindi, una funzione riparatoria complementare, essendo rivolto a circoscrivere o a prevenire le ulteriori conseguenze dannose. La detta pubblicazione non è, peraltro, indissolubilmente collegata con il risarcimento del danno subito dal soggetto passivo dell'illecita concorrenza, per cui anche la semplice condanna generica può consentire l'esercizio dell'anzidetta facoltà discrezionale. In linea generale, non vi è, pertanto, concettuale incompatibilità tra l'ordine di pubblicazione della pronuncia di accertamento di atti di concorrenza commessi con dolo o colpa e il rinvio della liquidazione del danno ad un separato giudizio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 600 del 26 febbraio 1966)

7Cass. civ. n. 1216/1964

La sanzione della pubblicazione della sentenza, quando gli atti di concorrenza sleale siano compiuti con dolo o con colpa, a norma dell'art. 2600 c.c., non è subordinata ed indissolubilmente collegata col risarcimento del danno per mezzo del pagamento di una somma di denaro.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1216 del 18 maggio 1964)

8Cass. civ. n. 2422/1958

Il carattere sanzionatorio e, nel contempo, di mezzo di prevenzione e di riparazione patrimoniale, insito nella norma di cui all'art. 120 c.p.c. — secondo la quale il giudice, ad istanza di parte, può ordinare l'inserzione nei giornali di un estratto della sentenza, a cura e spese del soccombente — impone necessariamente l'accertamento dell'estremo del dolo o della colpa di colui che il provvedimento deve subire.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2422 del 5 luglio 1958)