Articolo 119 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Imposizione di cauzione

Dispositivo

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione (1), deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire [disp. att. 85, 86, 155] (2).

Note

(1) La cauzione consiste in una garanzia avente avente ad oggetto una somma di denaro o titoli pubblici imposta dal giudice ad una delle parti nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

(2) Le ipotesi in cui il giudice può imporre la cauzione sono sono tassativamente previste dalla legge (ad es. nell'eccezione di compensazione ex art. 35, nell'esecuzione forzata ex art. 492, nella vendita con incanto ex art. 580 etc.), mentre è rimesso alla discrezione del giudice la fissazione del termine (è discusso se perentorio o ordinatorio) per prestarla, della relativa modalità e dell'oggetto, che può consistere anche in beni diversi dal danaro. In particolare, può consistere anche solo in garanzie reali o personali.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 5406/1986

Il provvedimento di svincolo della cauzione, ed ogni altro relativo, non ha carattere di atto decisorio, ma costituisce un provvedimento meramente amministrativo ed ordinatorio, consistendo in un puro e semplice ordine di pagamento con autorizzazione a riscuotere. Pertanto esso non è suscettibile di ricorso per cassazione, anche nel suo aspetto negativo ed omissivo, a norma dell'art. 111 della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5406 del 4 settembre 1986)

2Cass. civ. n. 5080/1979

In tema di procedimento di nuova opera, lo svincolo della cauzione imposta ex art. 1171, secondo comma, c.c., non richiede una pronuncia di contenuto decisorio la cui omissione sia censurabile per violazione dell'art. 112 c.p.c. ma, essendo imposta con provvedimento di carattere ordinatorio, il suo svincolo, ove ne ricorrano i presupposti, è disposto dallo stesso giudice che ha emanato il provvedimento, in base al generale principio dell'art. 177 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5080 del 3 ottobre 1979)