Articolo 128 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Udienza pubblica

Dispositivo

Note

(1) L'inciso deve riferirsi sia all'udienza di discussione davanti al giudice monocratico sia a quella davanti al collegio. Pertanto, viene concretamente assicurata la possibilità per chiunque di assistere all'udienza medesima. A tale forma di pubblicità garantita verso i terzi, si accompagna la pubblicità per le parti, ovvero la possibilità per queste ultime di essere presenti al compimento degli atti processuali.

(2) La mancanza di pubblicità dell'udienza determina la nullità della sentenza che chiude il giudizio. Tale nullità può essere fatta valere solo dalle parti e non rilevata d'ufficio.

(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 5563/1984

2Cass. civ. n. 216/1975