Articolo 129 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Doveri di chi interviene o assiste all'udienza

Dispositivo

Chi interviene o assiste all'udienza (1) non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Note

(1) Il divieto descritto dalla norma che regola il comportamento delle parti, si estende oltre che all'udienza di discussione anche a quella di trattazione e istruttoria.