Articolo 129 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Doveri di chi interviene o assiste all'udienza
Dispositivo
Chi interviene o assiste all'udienza (1) non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
Note
(1) Il divieto descritto dalla norma che regola il comportamento delle parti, si estende oltre che all'udienza di discussione anche a quella di trattazione e istruttoria.